Per una inclusione consapevole

La dimensione individuale nel contesto sociale

Disabilità non è sinonimo di handicap!

Disabilità non è sinonimo di handicap!

L’ handicap si manifesta nel momento in cui la disabilità psico-fisica, intellettiva o sensoriale di un individuo non trova le condizioni ambientali (nella famiglia, nella scuola, nella propria comunità, al lavoro, ecc.) adeguate, o se non altro predisposte, per consentire la piena autorealizzazione ed inclusione nella società.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) già nel 1980 ha definito l’handicap come prodotto-rapporto tra le persone con disabilità ed il loro ambiente di vita, confermando, attraverso un primo approccio culturale significativo, come l’intero contesto sociale è coinvolto nel percorso durante il quale la persona, anche con disabilità, forma e sviluppa la propria identità.

Per descrivere e misurare la salute e le disabilità della popolazione, la stessa O.M.S. già nel 1999, superando le precedenti classificazioni, ha accreditato un nuovo strumento di valutazione, denominato “I.C.F.” (International Classification of Functioning, Disability and Health) o Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”

L”Italia è rientrata tra i 65 Paesi che hanno contribuito alla sua creazione e che hanno espresso parere favorevole all’approvazione dell’I.C.F. da parte dell’Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2001.

L’ICF tende a superare la valutazione della disabilità incentrata sulle malattie, patologie ed incapacità, sostenendo un metodo di misurazione della salute, delle capacità e delle difficoltà della ”PERSONA”.

Consente di valutare quindi, per ogni persona che ne faccia richiesta, non l’incapacità fisica o psichica, ma quanto l’individuo è in grado di “fare”, gli ostacoli da rimuovere o gli interventi da effettuare perché l’individuo possa raggiungere il massimo della propria auto-realizzazione.

Non più, dunque, punteggi e graduatorie per la misurazione della minorazione fisica o psichica ai fini dell’erogazione di sussidi assistenziali, bensì classificazione della salute e di tutte le condizioni ad essa correlate.

L’O.M.S. attraverso lo strumento I.C.F. definisce oggi la disabilità quale “Condizione di salute in un ambiente sfavorevole”

La disabilità, quindi, “concetto in evoluzione”, piuttosto da intendere come declinazione di “diversità” nella esecuzione di attività personali; perciò disabilità più intesa nell’ accezione di “abilità diversa” di un individuo vissuta in un determinato contesto… “più o meno inclusivo”.

Conseguenza diretta dell’applicazione del metodo ICF è la definizione coordinata e condivisa di un progetto globale di inclusione inquadrato sulla situazione della persona presa in carico non solo in relazione al limite di partenza, alle sue funzioni integre e a quelle deficitarie, ma anche in riferimento ai suoi bisogni di persona, che cambiano nel tempo, adattato agli ambiti quotidiani nei quali articola il suo vivere, alle potenzialità cognitive, comunicative, relazionali e sociali, alle opportunità da attivare ed alle barriere da superare, per ottenere, al termine, una reale soddisfazione e qualità del percorso di partecipazione sociale intrapreso.

Fondamentale quindi, in questa visione, la predisposizione di un progetto individuale di inclusione, competente e partecipato, che tenga in considerazione

  • le capacità e potenzialità, le difficoltà e limiti, le aspirazioni ed i bisogni della persona in carico
  • l’aspetto socio-culturale e le barriere presenti nel contesto ambientale (familiare, sociale, economico e lavorativo) in cui vengono condotti i programmi educativi, di riabilitazione e di inclusione
  • la continuità degli interventi e delle azioni previste, ancorché periodicamente calibrate
  • la prospettiva soggettiva della persona con disabilità in termini di soddisfazione e qualità degli interventi.

Il progetto individuale di inclusione così programmato (L.104/1992, artt. 12 e 13 – L.328/2000, art. 14) deve quindi pianificare e coordinare, contestualmente e/o per gradi, le differenti forme di intervento previste nei singoli progetti:

  • riabilitativo   (L.104/1992, art. 7)
  • educativo e didattico  (L.104/1992, art. 12, comma 5)
  • di inclusione scolastica  (L.104/1992, art. 13, c.1, lett. a; L.107/2015 art.1, c.7, lett. l; D.Lgs.66/2017 art. 6)
  • di formazione professionale  (L.104/1992, art. 17 )
  • di inserimento sociale  (L.104/1992, art. 8 )
  • di inserimento lavorativo mirato  (L.104/1992, art. 18 – L. 68/1999 )

In conclusione, appare evidente e fondamentale, per gli attori coinvolti, garantire e preservare, nel Piano di  inclusione, un rapporto equilibrato tra “individualità, contesto ed obiettivi” per evitare fenomeni contrapposti di marginalizzazione indotti da azioni spinte nell’ individualismo ovvero troppo sommarie e di appiattimento nel gruppo, con ovvi esiti.

Tappe fondamentali da affrontare progressivamente durante l’intero arco di vita, nell’esperienza della disabilità, sono quindi il diritto all’educazione e l’istruzione, l’inclusione scolastica, l’ inserimento lavorativo, fino a giungere alla piena inclusione sociale.

Nel prosieguo ci soffermeremo particolarmente sul diritto all’educazione ed istruzione e sull’avvio del processo di inclusione scolastica – dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, fase fondamentale in termini di opportunità insite, in relazione all’età, determinante per lo sviluppo delle abilità, per la costruzione di una identità, per la strutturazione di una rete relazionale vitale e per la completa realizzazione della persona, anche se con disabilità.

La Scuola, quindi, nel duplice ruolo di

  • luogo pedagogico di ricerca e formazione determinante “per la crescita e la valorizzazione della persona umana” (L.53/03, art.1; L.107/15 art.1 c.1), per la comprensione, il rispetto delle differenze e dell’identità di ciascuno, per la costruzione della convivenza sociale pur sostenendo percorsi differenziati;
  • agenzia qualificata di collegamento tra i vari soggetti competenti per l’ attivazione, realizzazione e verifica del sistema integrato di interventi e servizi coordinati per l’inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2019 art. 1, lett. b).
  • Il lavoro di rete
  • Dalla conoscenza della situazione di svantaggio alla presa in carico
  • L’avvio del percorso: l’inclusione scolastica… in rete e di qualità
  • Ricerca, sperimentazione e sviluppo