Altri aspetti

Ricerca, sperimentazione e sviluppo: la sperimentazione è lo strumento più innovativo, demandato alle Istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, in materia di inclusione ed è intesa come la ricerca e lo sviluppo di nuove metodologie didattiche per meglio adeguare gli interventi in materia (D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275).

Il progetto sperimentale deve contenere: l’ identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione, la formulazione scientifica dell’ipotesi di lavoro, la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative, il preventivo di spesa, la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione, le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Il ricorso alla sperimentazione, che consente maggiore libertà in un percorso individualizzato, è esplicitamente contemplato nella Legge 104/1992, art.13, comma 1 (lettera e) e comma 5; per quanto riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all’art. 42 della stessa legge.
Essenziale, per porre le basi per una progettualità il più ricca possibile in sede locale , è l’Accordo di Programma, in cui i diversi soggetti firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena inclusione scolastica dei ragazzi con deficit.

L’adeguamento del sistema scolastico, infine, ai bisogni di formazione e crescita della persona con disabilità, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di inclusione.

Competenze: i docenti che intendono realizzare un percorso sperimentale, presentano il programma al Collegio dei docenti e al Consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.
Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il Consiglio di Circolo o di Istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione presentati

Continuità educativa e didattica: la Legge quadro prevede in materia “forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (L. 104/1992, art. 14, comma 1, lett. c).
La normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello istituzionale per agevolare il passaggio dell’alunno con disabilità da un ordine di scuola a quello successivo. Sono previsti incontri tra gli operatori scolastici e socio – sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l’insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l’alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
La Legge 662/1996, all’articolo 1, comma 75, ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa, della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno. Tale norma è confermata dall’ art.40 del D.M. 331/1998. Nella prassi tale continuità, purtroppo, rimane inapplicata; infatti, gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, dopo cinque anni possono passare su cattedra comune. I docenti a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora si succedono nello stesso anno ricevendo taluni una nomina provvisoria in attesa dell’“avente diritto“, altri una nomina definitiva ad anno scolastico già iniziato.

Ripetenze: l’art. 14, comma 1, lett. C della L. 104/1992 stabilisce che “nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del Collegio dei docenti, sentiti gli specialisti…, su proposta del Consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”, consentendo così all’alunno con disabilità la frequenza della medesima classe finanche per la quarta volta.

Valutazione degli apprendimenti e prove d’esame: la valutazione per tutti gli alunni e studenti, ravvisato il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei loro confronti, deve sempre aver luogo.
La valutazione per gli alunni con disabilità va concordata nel G.L.H. Operativo. e predisposta nel P.E.I. e nelle schede di valutazione.
Sulla base del Piano di Studi Personalizzato occorre predisporre “prove d’esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali” (L. 104/1992, art. 16, comma 2 – C.M. 32/2008, art. 5, lettera b).
Nella scuola del primo ciclo di istruzione il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla programmazione della classe e/o individuale o dal P.E.I., anche mediante prove d’esame differenziate .
Le prove differenziate debbono accertare apprendimenti coerenti con gli insegnamenti impartiti, che possono essere anche differenziati rispetto a quelli della classe, e con le potenzialità dell’alunno con disabilità.
Qualora l’alunno non raggiungesse gli obiettivi prefissi per il conseguimento della diploma del primo ciclo di istruzione (ex licenza media), anche in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato), l’Equipe pedagogica, in accordo con la famiglia e con gli operatori dell’inclusione, a conclusione degli esami può proporre il rilascio di un Attestato di Credito Formativo valido per l’iscrizione alle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti da far valere anche per percorsi integrati.
Per quanto riguarda gli esami i riferimenti principali sono la Legge 104/1992 e le Ordinanze Ministeriali emanate in materia.

L’art. 16 della L. 104/1992 prescrive

  1. Nella valutazione degli alunni…(con disabilità) da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
  2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
  3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni…(con disabilità) sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  4. Gli alunni… (con disabilità) sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
  5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti…(con disabilità) è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
    5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’inclusione nell’ambito dell’ateneo.

attenzioneAttenzione: Il docente di sostegno non è automaticamente parte della commissione d’esame, ma può essere chiamato dalla stessa per l’assistenza al candidato. Egli tuttavia non partecipa alla correzione delle prove e alla valutazione delle stesse; perciò è importante che la commissione disponga di una relazione che
illustri e indichi anche i criteri di valutazione.

Considerato che le prove dell’esame devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, è prevista la presenza di un assistente che aiuti il candidato nello svolgimento delle prove (consultazione di vocabolari, lettura e/o traduzione del testo in un ‘linguaggio’ accessibile, ecc.), anche nel caso in cui l’alunno non abbia avuto l’insegnante di sostegno o l’assistente.
Nei diplomi conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza di scuola secondaria di 1°grado), nei certificati di credito formativo e negli attestati di frequenza da rilasciare a conclusione degli esami stessi non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.
Esenzione dalle tasse scolastiche: l’articolo 30 della Legge 118/1971 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa … è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche … e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per … ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli“.
Per quanto riguarda le condizioni economiche disagiate, occorre tener presente che l’articolo 3 del Decreto Legislativo 130/2000, ha stabilito che per l’accesso delle persone con disabilità ai servizi sociali, ove sia richiesta una loro partecipazione alle spese del servizio, occorre tener conto della situazione economica della sola persona con disabilità e non della famiglia di cui fa parte o della quale è fiscalmente a carico.
La domanda va presentata all’istituto presso il quale si iscrive lo studente tramite il modulo da richiedere alla segreteria della scuola. Per avere diritto all’esenzione bisogna avere una invalidità riconosciuta superiore al 67 per cento.

Accessibilità libri di testo
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 il Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 sull’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni con disabilità.
L’articolo 15 della Legge 133/2008, inoltre, prevede che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista.
Per gli alunni/studenti con disabilità sono previsti quindi libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con
caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tutela della privacy: le certificazioni mediche, le notizie sulle tipologie di disabilità degli alunni costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 4 DLgs. 196/2003.

Titolare del trattamento: è l’istituto scolastico; il ruolo è esercitato dal Dirigente Scolastico

Cosa può fare?
Può legittimamente raccogliere i dati personali e sensibili dell’alunno con disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale ed alle altre autorità amministrative competenti (A.S.L., enti locali, etc.) per attivare gli interventi necessari.
Il Dirigente Scolastico deve comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri dell’ Equipe pedagogica ed ai componenti del G.L.H. Operativo per la formulazione del P.E.I. e del P.S.P., con vincolo di riservatezza e obbligo al rispetto del segreto d’ufficio.
(L. 104/1992, art. 12,comma 5)

Con quali limiti?
Occorre ottenere comunque il consenso dei genitori ed informarli per iscritto dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (DLgs 196/2003, art. 26); è necessario inoltre custodire i dati sensibili in luogo separato e sicuro per evitare l’accesso a terzi utilizzando appositi codici identificativi (DLgs. 196/2003, art. 31).

attenzioneAttenzione: i genitori/tutori hanno sempre diritto di estrarre copie, a proprie spese, di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio (L.241/90, art. 22 comma 1, art. 25).

Accesso ai documenti: l’accesso e l’eventuale copia di ogni documento e/o attestazione inerente l’alunno con disabilità (P.D.F., P.E.I. ecc.) è garantita ai genitori e/o tutori oltre che ai docenti che hanno in carico l’alunno, con vincolo di riservatezza.

Scuole private: anche le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni con disabilità e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di inclusione scolastica (Legge 62/2000). La Legge 62/2000 obbliga le scuole “paritarie” a fornire insegnanti specializzati per le attività di sostegno, pagati dallo Stato, ed applicare tutte le norme vigenti in materia di inserimento.
Qualora si dovessero riscontrare delle inadempienze, rispetto agli standard stabiliti per legge, se la carenza è riferita alle strutture la competenza è dell’ente locale, se invece la carenza riguarda la didattica e l’assegnazione degli insegnanti di sostegno, la competenza è dell’ Ufficio Scolastico Regionale.

Gite scolastiche: l’alunno con disabilità ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in forza della valenza educativa che rivestono (culturale, sociale e dell’autonomia personale) ed in quanto la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.

Competenza: la scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, inclusa la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (C.M. 291/1992, art. 8, comma 2)

Cosa fare? Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una raccomandata a/r al Dirigente Scolastico ed all’Ufficio Scolastico provinciale (USP) per sollecitare un intervento.

Barriere: Sono ostacoli o limiti al funzionamento indipendente della persona nell’ambiente di appartenenza. Per le persone con disabilità possono distinguersi in barriere architettoniche e/o senso percettive: ad esempio scalinate, porte, ascensori ed in generale quanto concerne l’accesso a locali o il transito in ambienti pubblici o privati; barriere strutturali : ad esempio gradini per l’accesso a mezzi pubblici; barriere tecnologiche: ad esempio la complessità d’uso di dispositivi quali le biglietterie automatiche o di nuove tecnologie informatiche e della comunicazione digitale (ICT) ; barriere sociali: ad esempio la diffidenza, il rifiuto, i pregiudizi che in varie forme si manifestano nei riguardi di chi appare diversamente abile. L’insieme di queste barriere rappresentano, dal punto di vista pratico e culturale, la manifestazione della distanza che divide i cittadini con disabilità – o quanti vivono la loro condizione – dalle diverse porzioni della società.
Con il termine “Accessibilità”, al contrario, si intende l’insieme dei requisiti ed accorgimenti che agevolano la fruibilità di ogni ambiente, fisico e/o virtuale da parte di chiunque, indipendentemente dalla condizione di disabilità .
Ad esempio “accessibilità dei sistemi informatici”, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa di essere fruibile con facilità da un qualsiasi utente, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di una disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (Legge 41/1986, art. 32). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (DPR 503/1996, art. 1 comma 4).

Competenza: del Comune (per le scuole dell’infanzia, primarie e sup. di 1^ grado – art. 6 L.R. 10/1997) e della Provincia (per la scuola superiore – Legge 23/1996 )

Cosa fare?
Segnalare con raccomandata a/r all’ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati già adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche – art. 32 comma 20 Legge 41/86.

attenzioneAttenzione: per le barriere presenti nella propria residenza fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.

Somministrazione di farmaci in orario scolastico: il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta formale di somministrazione di farmaci in orario scolastico da parte dei genitori/tutori dell’alunno, con allegata dettagliata prescrizione del medico, individua il personale docente o non docente che abbia seguito il corso di primo soccorso disponibile all’incarico per la somministrazione, sempre che non siano richieste competenze specialistiche di tipo sanitario né discrezionalità nei dosaggi. (Nota Ministero istruzione prot. n. 2312 del 25.11.05 – Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico)
In caso di mancanza di personale scolastico competente, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (A.S.L., Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di opportuni accordi.

Formazione Professionale: la normativa, prevede attività di orientamento scolastico e professionale durante la scuola secondaria di primo grado (L. 104/1992, art 14, comma 1), e che i percorsi di formazione professionale, successivi alla conclusione della scuola, siano impostati tenendo conto del piano educativo svolto a scuola (L. 104/1992, art 17).
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte ai cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o hanno compiuto i 15 anni di età, a chi non ha mai svolto un’attività lavorativa e ai soggetti con minorazioni fisiche o sensoriali che non possono seguire i corsi normali.
I corsi di formazione sono solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.
Le domande di iscrizione vanno presentate alle segreterie dei corsi allegando il diploma del primo ciclo di istruzione (ex licenza media), attestato di frequenza del primo biennio della scuola superiore o certificazione idonea che attesti il compimento del 15° anno di età.
Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione. L’attestato, se rilasciato da struttura pubblica, Centri convenzionati o comunque “riconosciuti”, ha valore di titolo di qualificazione professionale utile per iscriversi alle liste di collocamento.

Alternanza scuola – lavoro
Altra opportunità prevista dalla normativa è quella dell’alternanza scuola – lavoro, che consente agli studenti di trascorrere periodi di attività scolastica intervallata da periodi lavorativi con certificazione dei crediti formativi maturati durante le attività lavorative da doversi valutare ai fini del rientro a scuola.
Durante tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente all’uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni scolastiche, in raccordo con il Servizio specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza della A.S.L., i servizi sociali e la famiglia, possono adottare iniziative che favoriscono l’accompagnamento dell’alunno alla vita adulta quali, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie territoriali responsabili per la disabilità da adulti.
(Intesa Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, art 3)

Tirocini, borse lavoro, stages
Una ulteriore serie di opportunità è costituita dai tirocini di lavoro, dalle borse – lavoro e dagli stages formativi, che riguardano espressamente anche gli alunni con disabilità.
Tali progetti vengono finanziati dai fondi rivenienti in parte dai fondi nazionali, sociale e sanitario, assegnati dallo Stato alle Regioni e da queste ai rispettivi ambiti dei Piani di zona e dal fondo nazionale per l’incremento dell’offerta formativa, assegnato dal Ministero della pubblica Istruzione agli Uffici Scolastici Regionali e da questi assegnati alle scuole in rete.
I soggetti del Terzo Settore (Cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991, Associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000, Associazioni di volontariato, di cui alla L. 266/1991, rappresentano strutture idonee alla realizzazione di queste ulteriori forme

Nuove tecnologie assistive per la disabilità XXX
sono strumentazioni e soluzioni tecniche, hardware e software che permettono, alla persona con disabilità, di superare o ridurre la condizioni di svantaggio, e di accedere inoltre alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
I Centri Territoriali di Supporto, i centri specializzati della A.S.L. e le Organizzazioni no profit operanti nel settore sono i centri di riferimento a cui è possibile rivolgersi per maggiori informazioni.

Le Associazioni, il Volontariato – Il Terzo settore: la vita scolastica e sociale delle persone con disabilità, da tempo, può contare su una rete concreta ed attiva di supporto fornito dalle associazioni di genitori, di famiglie, di operatori e di enti, da organizzazioni del terzo settore la cui collaborazione ed attenzione continua è da ritenersi fondamentale ed indispensabile per la programmazione e la realizzazione dell’Accordo di Programma, del Piano Sociale di Zona e di tutte le attività di supporto previste per un reale percorso di inclusione.

Fisco, tributi e agevolazioni per le persone con disabilità: l’Agenzia delle Entrate pubblica periodicamente un’utile Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili, aggiornata con la normativa in vigore, che contiene informazioni ed indicazioni su agevolazioni sulle spese che più comunemente vengono sostenute dalle persone con disabilità e dai loro familiari (spese di assistenza, ausili, veicoli, sussidi tecnici ed informatici ecc.). La guida è disponibile in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Per i contribuenti con disabilità che non possono recarsi presso gli sportelli, l’Agenzia delle entrate ha attivato un servizio di assistenza fiscale domiciliare da parte di funzionari qualificati. Per usufruirne è possibile rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore, ai servizi sociali degli enti locali, ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia. Informazioni e chiarimenti si possono avere rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica, al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli degli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, sul sito www.agenziaentrate.gov.it è on line una sezione apposita.

Tempo libero: la dimensione del Tempo libero appartiene a tutti gli effetti alla sfera dei diritti di cittadinanza; pertanto è fondamentale creare le condizioni per rendere accessibili le opportunità per tutti.
Nell’ottica guida della dignità della persona e dei suoi diritti, il tempo ed il Tempo libero non possono essere considerati accessori della vita, ma sua parte integrante, densa di significato esistenziale
L’impossibilità a poter godere in modo positivo e partecipe delle occasioni di Tempo libero offerte dal territorio è vissuto dalle persone con disabilità come una mancanza grave alla qualità della propria vita, una discriminazione sempre meno comprensibile e accettabile
Quando il Tempo libero si trasforma in un Tempo vuoto provoca un forte senso di frustrazione e impotenza.
La possibilità di poter partecipare a proposte ricreative integrate come sostegno e completamento ai progetti di vita autonoma e indipendente, consente, anche alle persone con grave disabilità, di poter trovare energie, stimoli e significati per affrontare positivamente i diversi problemi posti dalla vita quotidiana.

Dopo la scuola… il lavoro: la Legge 68/1999 ha riconosciuto il diritto al lavoro per le persone con disabilità.
Alle Regioni e alle Province è affidata la gestione dei Centri per l’Impiego e dello stesso “collocamento obbligatorio”, che prevede la creazione di una rete di servizi a sostegno dei percorsi d’inserimento mirato.
Per “collocamento mirato” s’intende l’utilizzo flessibile e integrato di
strumenti e servizi di supporto che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità e di inserirle “nel posto adatto”, predisponendo azioni a favore della persona con disabilità e nei confronti dell’azienda.
Le principali fonti normative che disciplinano la materia del collocamento mirato sono:

Legge 12 marzo 1999, n. 68;
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
Un ruolo importante in materia lo rivestono i soggetti del Terzo Settore (volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni Onlus, cooperative sociali, ecc. ), in forza dell’art 12 L. 68/1999, modificato dall’art 14 del decreto legislativo n. 376/2003 ed ora ulteriormente modificato dall’art 1 commi 36-38 della L. 247/2007