Operatori, organismi e strumenti dell’inclusione scolastica

Sono il complesso delle professionalità, dei gruppi di lavoro istituzionali e delle procedure necessarie per la corretta presa in carico e per pianificare, promuovere ed attuare i progetti individuali finalizzati all’ inclusione. Fondamentale la loro puntuale e proficua attività, funzionale per garantire un percorso di qualità.

Unità di Valutazione (Equipe) Multidisciplinare (U.V.M.) per l’Inclusione Scolastica del Servizio specialistico dell’Infanzia e dell’adolescenza della A.S.L. è uno strumento operativo per la valutazione di bisogni sociosanitari di tipo complesso (compresenza del bisogno sanitario e sociale) finalizzato all’individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili, degli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona con disabilità.

Composizione: è composta dal medico specialista nella disfunzione segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la A.S.L..

Competenze e funzioni: l’U.V.M. ha compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d’inclusione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con disabilità in situazione di svantaggio o in carico ai servizi integrati territoriali.

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) – Ai sensi della L. 104/1992, art. 15, comma 3 “…ha compiti di consulenza e proposta…, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma…, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’inclusione degli alunni in difficoltà di apprendimento…”.

Composizione: è composto da esperti in campo pedagogico-didattico o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità in situazione di svantaggio: rappresentanti degli enti locali, comunali e provinciali, rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità, responsabili dei settori sanitario e sociale della A.S.L., responsabili dell’ufficio inclusione “handicap” dell’Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.), responsabili dell’U.S.P. (D.M. 11 aprile 1994, n. 122).

Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto per l’inclusione scolastica (G.L.H. di Istituto) è designato dal Dirigente Scolastico presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Composizione: è composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, insegnanti curriculari e di sostegno, operatori dei servizi, rappresentanti di genitori e studenti. E’ auspicabile anche la presenza di rappresentanti dell’Equipe Multidisciplinare A.S.L., associazioni ed enti coinvolti.

Competenze: il G.L.H. di Istituto ha funzioni di organizzazione ed indirizzo in materia di inclusione scolastica.
(L.104/1992, art. 15 comma 2 – C.M. 262/1988, par.2 – D.M. 122/1994 – Intesa Conferenza Stato Regione 20 marzo 2008, art 4, comma 2.)

Alcuni esempi di competenze sono:

  • analisi della situazione complessiva in materia di inclusione degli alunni con disabilità, delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di proporre interventi didattico-metodologici ed educativi efficaci;
  • costituzione dei fascicoli personali degli alunni con disabilità iscritti;
  • sostenere l’attuazione della progettualità interdisciplinare territoriale;
  • formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento per il “personale delle scuole, delle A.S.L., degli Enti Locali impegnati in Piani Educativi Individualizzati (L. 104/1992, art.14, comma 7);
  • collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte dai Piani educativi (L. 104/1992, art. 15);
  • verificare l’attività svolta, costantemente ed in itinere, allo scopo di definire le iniziative e calibrare gli interventi successivi.
    Quando si riunisce? Per una corretta funzionalità, preferibilmente tre volte l’anno, in orario extrascolastico secondo un calendario opportunamente programmato dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico.

Nota: è auspicabile che ogni incontro venga verbalizzato.

Attenzione: se il G.L.H. non è già istituito o non viene convocato, bisogna fare richiesta formale al Dirigente Scolastico, con i riferimenti di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994 ed alla L. 104/1992, art. 15, comma 2.

Il Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno (G.L.H. Operativo): è una equipe multidisciplinare costituita in ogni istituto scolastico (L.104/1992, art. 12 comma 5).

Composizione: presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato è composto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare della A.S.L. (D.P.R. 24.02.1994, art. 3), dagli insegnanti curriculari e di sostegno dell’alunno con disabilità, dai suoi familiari, da un esperto di loro fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte e dagli eventuali assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Competenze e funzioni: programmare gli interventi per l’inclusione scolastica, formulare collegialmente il P.D.F. ed il P.E.I., verificare periodicamente gli effetti individuali dei vari interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
Il G.L.H. Operativo valuta, inoltre, l’opportunità di assegnare all’alunno il servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie – L.122/2010,  art.10 DL 78/2010), proporre eventuali modifiche all’erogazione del sostegno didattico.

Quando si riunisce? Il Dirigente Scolastico programma nel mese di Settembre, in accordo con l’unità multidisciplinare della A.S.L., il calendario degli incontri in orario extrascolastico, di norma con cadenza tri-quadrimestrale; tuttavia i genitori dell’alunno con disabilità e gli stessi specialisti della A.S.L., in caso di necessità, possono fare richiesta di ulteriori incontri occasionali del G.L.H. Operativo

Docenti di classe: tutti i docenti della classe sono responsabili del percorso educativo e formativo dell’alunno con disabilità, così come di ogni altro allievo. Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell’alunno, sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano, realizzano e verificano i percorsi di inclusione.
Il contributo dei docenti curriculari all’inclusione è un “dovere deontologico” (D.M. 27 giugno 1995, n.226)

L’insegnante di sostegno: è un insegnante specializzato (L. 517/1977, L. 270/82, C.M. 262/1988, L.104/1992), contitolare della classe, con competenze mirate a promuovere, predisporre e garantire adeguati percorsi di inclusione dell’alunno sulla base dei progetti personalizzati, in collaborazione con i docenti contitolari, le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. n. 184 del 03.07.1991).

Competenze e funzioni: la sua attività è rivolta all’intera classe nella quale è iscritto l’alunno con disabilità, con funzioni di “facilitatore” della comunicazione e della relazione tra i docenti, l’alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo. L’obiettivo è di facilitare l’inclusione di contesto, realizzare il Piano Educativo Individualizzato, favorire la diffusione dei processi di inclusione della scuola.

Il docente di sostegno ed i docenti contitolari assumono collegialmente l’impegno di collaborare nell’impostazione ed attuazione del P.E.I., nell’attività educativa e didattica e nella più complessiva inclusione dell’alunno con disabilità.
Collabora con l’insegnante curricolare affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. A tal fine è necessaria la continua formazione in servizio di tutti i docenti, in relazione alle crescenti esigenze dell’individualizzazione dell’insegnamento e all’apprendimento, nel pieno rispetto delle varie forme di “diversità” nella scuola (D.M. 27 giugno 1995 n.226).

Operatori dell’inclusione: è l’insieme delle figure professionali operanti nel settore della disabilità, intervenendo all’interno dei diversi percorsi, che vengono attivati per sostenere – a livello sanitario, terapeutico, riabilitativo, educativo, scolastico, formativo, assistenziale – le persone con disabilità e le loro famiglie nei processi di presa in carico. Le principali figure professionali esperte operanti nel settore della disabilità sono: medici riabilitatori, psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti di sostegno, terapisti della riabilitazione, animatori sociali, psicomotricisti, logopedisti, operatori socio-sanitari e assistenziali.

Operatori sanitari dell’inclusione: si identificano prevalentemente nel personale medico, sanitario, della riabilitazione e dell’assistenza sociale; oltre al ruolo funzionale, compito essenziale è la sensibilizzazione e preparazione dell’ambiente scolastico in vista dell’inserimento a scuola, che andrà costantemente seguito e sostenuto. Essendo professionisti che meglio conoscono capacità e limiti del minore in carico, sono i più idonei ad appoggiare il gruppo insegnante nelle difficoltà che potrà incontrare durante l’iter scolastico. E’ loro dovere, nel momento dell’inserimento scolastico, fare un quadro globale del bambino agli insegnanti, e partecipare successivamente alle riunioni di verifica e ricalibrazione del P.E.I..

Assistente per l’autonomia e la comunicazione: è un operatore educativo in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e del titolo specifico per la prestazione richiesta; in alternativa al titolo specifico può aver maturato esperienze professionali riconosciute e documentabili. L’assistente è tenuto ad assumere conoscenze sull’alunno con disabilità e collabora con tutti gli operatori per favorire l’inclusione in base al progetto formulato. Ha il diritto-dovere di partecipare in orario retribuito dall’Ente che li ha assunti a corsi di formazione e aggiornamento, al fine di qualificare le competenze ed acquisire le abilità necessarie (DPR 616/1977, artt. 42-44 e L. 104/1992, art.13 comma 3).

Assistente di base: il collaboratore scolastico (ex bidello) che assicura agli alunni con disabilità l’assistenza di base relativa all’ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché per esigenze di particolare disagio, per l’attività di cura alla persona nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Per tale mansione è previsto uno specifico percorso formativo.
(C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09)

Ausili, Sussidi e arredi: sono gli strumenti, le attrezzature, i materiali, le risorse tecnologiche, compresi i mezzi audiovisivi e informatici, che possono facilitare l’ autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento.

  • La fornitura di sussidi ed attrezzature per l’autonomia personale o per specifiche necessità compete alla A.S.L. di appartenenza (Distretto Socio Sanitario -Ufficio Protesi ed Ausili), che assegna gli ausili necessari, anche personalizzati, sulla base della specifica disabilità funzionale, su istanza corredata della apposita certificazione medica specialistica
  • La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all’amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali (Legge 104/1992, art. 13, comma 1 lettera b )

I Comuni e le Province, ciascuno per le proprie competenze, devono inoltre provvedere a fornire arredi ed attrezzature specifiche per facilitare la permanenza e la mobilità all’interno ed all’esterno della scuola.

Scuola polo: il D.P.R. 275/1999 sull’autonomia scolastica ha previsto la possibilità che più scuole possano organizzarsi in rete per affrontare un problema comune: su questa base sono nate le scuole “polo” ed i centri territoriali per l’inclusione scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattica riguardanti singoli aspetti sulle disabilità. Tali risorse materiali ed umane, una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento.

A tal fine, ogni anno scolastico, viene pubblicato dalla Scuola polo un bando rivolto agli Istituti scolastici del territorio di appartenenza, per la presentazione di progetti, azioni, acquisizioni funzionali per il siupporto didattico rivolto ad alunni con disabilità

Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.): sono centri di riferimento scolastico idonei tra l’altro per la soluzione di casi concreti mediante consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni con disabilità e sull’uso di ausili specifici.

I singoli Istituti scolastici possono riferirsi ai Centri Territoriali di Supporto, nell’ottica di massima efficacia ed efficienza nell’impiego degli stessi, per :

  • il potenziamento delle dotazioni concernenti periferiche speciali di input e di output, in particolare per alunni con disabilità sensoriali;
  • l’ampliamento della biblioteca di software didattico per gli alunni con disabilità;
  • gli strumenti portatili per comunicare, scrivere, ascoltare;
  • l’attività di formazione per gli utenti del C.T.S. (insegnanti, genitori, alunni).

Il Centro Territoriale di Supporto per la provincia di Bari è l’ IPSIA” E. Majorana” – Via Tramonte, 2 – 70123 BARI – 0805305335 –

Mail/PEC:   BAIS03200B@istruzione.it;  BAIS03200B@pec.istruzione.it

Sito web:  https://www.ctsbari.it/

E’ il riferimento provinciale per definire strategie e favorire l’applicazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dei percorsi educativi personalizzati degli alunni con disabilità