Azioni per l’inclusione scolastica
Il ruolo della Scuola, della A.S.L. e degli Enti Locali: obblighi, richieste e competenze.
“Alla famiglia della persona con disabilità è assicurata un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di inclusione della persona con disabilità nella società”. (Legge 104/1992, art. 5, comma 1, lett. e )
Il processo di inclusione scolastica di alunni con disabilità, come già rappresentato, richiede l’intervento congiunto, per competenza, di diversi soggetti (A.S.L., Scuola, Comuni, Province, Organizzazioni del Terzo settore, ecc.), al fine di adempiere in maniera ottimale e tempestiva a tutte le funzioni previste (formulazione delle diagnosi funzionali, del P.E.I., accesso ai servizi socio-sanitari ed alle attività extrascolastiche, ecc.), e assicurare così un percorso adeguato agli alunni presi in carico.
Per tale scopo, sorge la necessità di predisporre e formalizzare, dapprima, le attività di governance, cioè di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, attraverso uno specifico strumento giuridico.
L’Accordo di Programma: è appunto l’accordo tra enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in attuazione di una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune, funzionalmente collegati. E’ un impegno in forma scritta, giuridicamente vincolante, indispensabile qualora un determinato programma di interventi richiede, per competenza, la partecipazione di differenti enti ed organizzazioni.
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Tale strumento, previsto nella fattispecie dalla Legge 104/1992, art.13, comma 1, lett. a-, dalla Legge Regionale 10/1997, art 19 -, dalla Legge 267/2000, art. 34 -, dalla Legge 328/2000, art.19-, costituisce passaggio indispensabile per la piena attuazione del processo di inclusione scolastica.
Ambito territoriale: gli Accordi di Programma solitamente coincidono con l’ambito territoriale delle A.S.L. e del Piano Sociale di Zona, comprendente spesso diversi Comuni.
Soggetti stipulanti: il Sindaco del Comune capofila, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti della A.S.L. (D.I. 9/7/1992, art. 2).
Chi li propone?
Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente l’Ufficio Scolastico Provinciale inoltrare la richiesta di stipula (D.I. 9/7/1992, art. 3) ovvero agli Uffici Scolastici Regionali (Nota MIUR n. 4798 del 27/07/2005).
Come e quando?
Lo strumento operativo più adeguato è rappresentato dai Tavoli di concertazione costituiti nell’ ambito territoriale dei Piani di Zona; pertanto nell’occasione della loro costituzione ed attività è indispensabile predisporre le basi per la definizione dell’intesa e sollecitarne l’attuazione.
nell’Accordo di Programma devono essere chiaramente definite:
- le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente;
- l’ufficio competente all’erogazione dei servizi;
- gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci;
- il collegio di vigilanza.
Attenzione: per gli alunni in situazione di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, nel rispetto del principio dell’inclusione, nella scuola di competenza territoriale dell’alunno.
Nel percorso di inclusione scolastica, tuttavia, è la scuola che interpreta il ruolo cardine di raccordo con la famiglia e con le altre istituzioni coinvolte: numerose le competenze e le azioni da assicurare.
Comunicazione del P.O.F.: la legge sull’autonomia scolastica prevede che ogni scuola elabori e renda disponibile il Piano dell’Offerta Formativa. Il P.O.F. è la carta d’identità della scuola in cui vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curriculare, extracurriculare, didattica ed organizzativa delle sue attività, anche in tema di diritto allo studio ed inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità. A tal fine le istituzioni scolastiche garantiscono l’adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed organizzativa nell’ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilità, anche in riferimento all’istruzione domiciliare. Nella “comunicazione” del Piano dell’Offerta formativa è previsto un preciso obbligo di partecipazione/informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti (D.P.R. 275/1999, art.3).
Chi lo redige? Il compito della elaborazione del Piano è affidato al Collegio dei docenti il quale deve tener conto “delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori”.
Attenzione: si consiglia alle famiglie di prendere sempre in visione il P.O.F. prima dell’iscrizione.
Incontro con la famiglia: è auspicabile che il Dirigente Scolastico, con il Coordinatore dell’inclusione (docente Funzione strumentale), organizzi un incontro di predisposizione all’accoglienza, in modo che i genitori possano illustrare la situazione del figlio/a. Questi possono farsi assistere da un esperto dell’associazione di cui fanno eventualmente parte e, nel caso, dall’operatore che sta seguendo l’eventuale riabilitazione. In questo modo tutte le azioni seguenti che la scuola deve compiere potranno avvalersi di maggiori dati conoscitivi.
Individuazione della classe: il Dirigente Scolastico, anche sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, individua la sezione o classe più idonee per l’accoglienza e l’inclusione dell’alunno con disabilità (DLgs. 297/1994, art. 7, lett. b).
Formulazione di un progetto educativo individualizzato: l’Equipe pedagogica (ex Consiglio di classe) ha il compito di redigere un’ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (D.M. 331/1998, art. 41) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/1999 abrogato dal DPR 81/2009)
Nota: il progetto deve essere formulato dall’intera Equipe pedagogica e non può essere delegato al solo insegnante di sostegno (Nota Ministeriale 8 agosto 2002).
Richiesta e assegnazione dell’ insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, in caso di grave disabilità dell’alunno, sulla base della Certificazione di handicap e della D.F., inoltra all’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi), l’istanza per le ore di sostegno necessarie (la Legge finanziaria per il 2008, all’art. 2, comma 413, stabilisce che, per l’assegnazione dei docenti di sostegno, si tiene conto di un rapporto medio nazionale di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità individuati in situazione di svantaggio).
Quindi, in base ai propri docenti di sostegno in organico ed alle necessità certificate per gli alunni con disabilità frequentanti, il Dirigente Scolastico assegna le ore di attività di sostegno per ogni singolo alunno.
Attenzione: la Legge 662/1996, all’articolo 1, comma 75, ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa, della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno, aspetto che spesso conferisce qualità al percorso di inclusione. Nella prassi tale continuità, purtroppo, rimane inapplicata.
Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno con disabilità individuato in situazione di svantaggio non possono superare il numero di 25 alunni. Il Dirigente Scolastico può richiedere all’ Ufficio Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto articolato di inclusione formulato dall’Equipe pedagogica (ex Consiglio di classe) risultino, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, le ragioni del minor numero di allievi, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (DM 141/1999 abrogato dal DPR 81/2009).
Assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione: concerne l’aiuto da parte di operatori educativi ad alunni con disabilità che non sono in grado di autogestirsi o qualora la situazione di disabilità lo richieda per affrontare problemi di autonomia e/o comunicazione (L. 104/1992, art. 13, comma 3).
Attenzione: tali necessià è comunque essenziale che vengano espresse nella Diagnosi Funzionale.
Chi la richiede?
E’ il Dirigente Scolastico a farne richiesta all’Ente locale competente (al Comune per le scuole di infanzia, primarie e medie, alla Provincia per le scuole superiori – art. 139 DLgs. 112/1998) sulla scorta della esigenza riportata nella Diagnosi Funzionale e dall’analisi dei bisogni concreti dell’alunno evinti dal G.L.H. Operativo.
Quando?
Nel mese di Settembre, comunque prima dell’inizio dell’attività educativa/didattica.
Redazione del Profilo Dinamico funzionale (P.D.F.): è un atto successivo alla Diagnosi Funzionale, finalizzato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato /Personalizzato (DPR 24.02.1994, art. 4 – Legge Regione Puglia 10/1997, art. 4) e indica, in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno con disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).
Chi lo redige?
La responsabilità è del Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno della scuola di appartenenza.
Quando?
Entro i primi sei mesi dall’inserimento ovvero dall’inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione.
Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato /Personalizzato (P.E.I / P.E.P.): il P.E.I. è un documento redatto sulla base della D.F. e del P.D.F. per la “presa in carico” attiva dell’alunno. Non è un programma didattico, ma consiste in un vero e proprio “progetto globale di vita” per l’alunno con disabilità (dettagliato degli interventi educativo-didattici, riabilitativi, di inclusione/socializzazione ), con obiettivi a breve-medio-lungo termine e prospettive della vita adulta, seppur modificabili nel tempo, in cui vengono definite analiticamente tipologie, modalità, risorse e tempi degli interventi, delle attività scolastiche ed extrascolastiche, organizzate funzionalmente, integrate e coordinate fra loro a garanzia del diritto all’apprendimento ma finalizzate all’auto-realizzazione, socializzazione ed alla piena inclusione.
E’ evidente che un P.E.I. adeguatamente calibrato ed accurato, condiviso con la famiglia, diventa un impegno di collaborazione fra gli operatori dell’inclusione e strumento efficace nel percorso di inclusione, oltre che di verifica per i genitori e per tutti coloro che, per le diverse competenze e funzioni, hanno in carico l’alunno.
Il P.E.I può prevedere un Piano di Studi Personalizzato “semplificato”, il cui svolgimento positivo dà diritto, al temine del percorso scolastico, al rilascio del titolo legale di studio, ovvero “differenziato”, che fa conseguire un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, valido per i successivi percorsi lavorativi o di inclusione sociale.
Attenzione:copia del P.E.I. deve essere consegnato ai genitori e/o tutori del minore con disabilità.
Chi lo redige?
La responsabilità è del Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno (G.L.H.O.)della scuola di appartenenza. E’ elaborato collegialmente dall’insegnante di sostegno, dagli insegnanti di classe, dagli operatori sanitari A.S.L., in collaborazione con i genitori dell’alunno.
E’ approntato all’inizio dell’anno scolastico e verificato periodicamente (art. 5 D.P.R. 24.02.1994) in sede di G.L.H. Operativo, in relazione alla ordinaria ripartizione dell’anno scolastico, preferibilmente tra Ottobre/Novembre ed Aprile/Maggio e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità (Intesa della Conferenza Stato-Regioni 20.03.08, art. 3).
Definizione del Piano di Studi Personalizzato (P.S.P.): sulla base della diagnosi funzionale, del P.D.F. e del P.E.I., l’ Equipe pedagogica (ex Consiglio di classe) può optare tra tre tipi di piani di studio (ex percorsi didattici), a seconda delle capacità e potenzialità dell’alunno con disabilità:
- percorso ordinario, come per tutti i compagni;
- percorso “semplificato o equipollente”, con la riduzione dei contenuti programmatici di alcune discipline, che dà diritto, al termine del superamento, al legale titolo di studio;
- percorso “differenziato”, con contenuti particolarmente ridotti o differenti da quello ordinario, che dà diritto al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
Il P.S.P. deve contenere per ogni disciplina:
- gli obiettivi didattici che si intendono realizzare;
- le strategie didattiche da seguire;*
- i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.
* Fondamentale l’adozione di strategie e metodologie favorenti il raggiungimento degli obiettivi, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, la predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico per agli alunni che utilizzano ausili e computer.
Quando?
Il P.S.P. va predisposto annualmente dopo la formulazione del P.E.I. ad inizio dell’anno scolastico; le verifiche sono effettuate dall’Equipe pedagogica tri-quadrimestralmente, immediatamente dopo le verifiche del P.E.I.
Attenzione: la definizione del piano di studio personalizzato e la scelta del percorso è vincolata al parere dei genitori.
Istruzione a domicilio: gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati per necessità di salute, certificati dalla autorità sanitaria, a frequentare la scuola per un periodo superiore a 30 giorni, hanno diritto a concordare con la scuola un programma con l’invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale, in modo da proseguire il percorso di apprendimento e facilitare il suo successivo reinserimento in classe.
Modalità di attivazione: la scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e disponibili e delle ore di lezione previste; il progetto viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e inserito nel POF.
La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi inoltrati, a cura della scuola, al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie.
Il programma può anche prevedere l’attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, sempre che vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni.
I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti (C.M. 84/2002, C.M. 56/2003 e D.D.G. del 13/10/2004).
La Scuola in Ospedale: rappresenta un’articolazione del sistema di istruzione per la garanzia del diritto allo studio degli alunni ospedalizzati e per contrastare la dispersione scolastica derivata dalle malattie. Il funzionamento della scuola in ospedale richiede un rapporto programmato e concordato con i servizi socio-sanitari per gli interventi coordinati tra le A.S.L. e gli Enti Locali.
Le modalità dell’offerta formativa sono definiti sulla base di appositi progetti di istruzione domiciliare (C.M. prot. 3915 del 13 luglio 2009).
Richiesta di materiali e ausili didattici: l’art. 13, comma 1 lettera b) della L. 104/1992 prevede che le scuole siano dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici per l’esercizio del diritto allo studio. Si va quindi dai materiali non strutturati fino a sofisticati strumenti elettronici.
E’ compito del Gruppo di Lavoro di Istituto individuare e proporre i tipi di materiali occorrenti. Vi è la possibilità di convenzioni con centri specializzati per ricevere consulenze circa l’uso delle attrezzature, la produzione di materiali e la trascrizione di testi (L. 104/1992, art. 13, comma 1, lettera b ). Per l’acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, di competenza della scuola, i fondi utilizzabili sono quelli assegnati dai Comuni sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla legge quadro – cfr. L.104/1992, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/1996 e succ. mod. – Assegnazione dei fondi del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I – C.M. 235 del 20/10/00 -, assegnati dal Ministero competente agli Uffici Scolastici Regionali per questo scopo. Per evitare che gli strumenti rimangano inutilizzati si è anche indicata l’opportunità di concentrare gli ausili e i sussidi acquistati in alcune scuole strategiche.
Quando?
Le richieste di acquisizione, proposte dal G.L.H. di Istituto, devono essere inoltrate all’inizio dell’anno scolastico dalle singole scuole di appartenenza alla scuola capofila del proprio territorio (Scuola polo per l’handicap), che dispone, dopo l’istruttoria, l’acquisto e la consegna in comodato d’uso dello strumento richiesto.
Adozione dei libri di testo: la Circolare 16/2009 (nota prot. 1236 /R.U./U del 10 febbraio 2009) del Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito specifici elementi informativi e criteri per l’adozione dei libri di testo per studenti ipovedenti e/o non vedenti.
I libri di testo sono gratuiti per tutti gli alunni delle scuole primarie e vengono forniti attraverso la consegna di cedole librarie. Per gli studenti delle scuole medie e dei primi due anni delle scuole superiori appartenenti a famiglie meno abbienti è invece possibile richiedere borse di studio e rimborsi parziali della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri attraverso istanze da presentare secondo modalità e termini previsti da appositi bandi delle amministrazioni locali (L 448/1998, art. 27 – DPCM 320/1999, – DPCM 226/2000).
Le tipologie dei libri di testo:
L’art. 15 della Legge 133/2008 prevede che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista. Per gli studenti con disabilità sono previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 30 aprile 2008, concernente le “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”
Programmazione attività di riabilitazione: riguarda oltre agli aspetti strettamente clinici anche aspetti psicologici e sociali; viene assicuratasulla base di un apposito progetto riabilitativo individuale mediante la realizzazione di uno o più programmi riabilitativi.
L’attività di riabilitazionepuò essere “sanitaria” e/o “sociale”.
Le “attività sanitarie di riabilitazione sono gli interventi valutativi, diagnostici e terapeutici e le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o a minimizzare la sua disabilità ed il soggetto con disabilità a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale”.
Le “attività di riabilitazione sociale sono le azioni e gli interventi finalizzati a garantire alla persona con disabilità la massima partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravità delle menomazioni e delle disabilità irreversibili, al fine di contenere la condizione di handicap” (Linee Guida – Decreto Ministro Sanità, 7 maggio 1998)
Competenza: a cura dell’équipe riabilitativa della A.S.L. competente, coordinata dal medico responsabile – Servizio di Medicina fisica e Riabilitazione .
Assistenza di base: ogni singola scuola, sulla base delle necessità certificate, è tenuta ad organizzare un servizio di assistenza agli alunni con disabilità, affidando l’incarico a personale non docente in servizio; .comprende l’assistenza materiale all’ingresso ed all’uscita dalla scuola, nell’accompagnamento dell’alunno all’interno della scuola e negli spostamenti nelle aree di pertinenza. Comprende anche l’assistenza ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale (Nota MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001 Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio).
Chi la svolge?
I collaboratori scolastici (personale A.T.A, ex bidelli), i quali per tale assistenza materiale hanno diritto ad una incentivazione retributiva e ad una specifica formazione (C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09).
Di chi la responsabilità?
E’ il Dirigente Scolastico che deve garantire il diritto all’assistenza, sulla base della certificazione emessa dalla A.S.L..
Attenzione: La famiglia può chiedere che a prestare servizio di assistenza igienica sia un collaboratore dello stesso sesso dell’alunno/a.
Trasporto scolastico: è un servizio strumentale alla realizzazione del diritto allo studio in quanto essenziale alla frequenza scolastica.
Competenza: il Comune, per le scuole dell’infanzia, primarie e sup. di 1^ grado, la Provincia per le scuole superiori (DLgs. 112/1998, art. 139).
Quanto costa?
Per la scuola dell’obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (Legge 118/1971, art. 28 – L.R. Puglia 10/1997, art. 6).
Come richiederlo?
Il Dirigente Scolastico, su richiesta dei genitori, segnala all’Ufficio competente del Comune di appartenenza la necessità del trasporto, affinché venga assicurato il servizio.
Attenzione: per le visite d’istruzione vanno attivate da parte della scuola tutte le misure che rendano possibile e agevole garantire il diritto alla partecipazione dell’alunno con disabilità, anche mediante l’accompagnamento da parte di un membro della comunità extrascolastica.