Il Percorso Comune

Accordi di programma – art. 13 Legge 104/92

L’art. 13, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  prevede l’emanazione di indirizzi per la stipula di accordi di programma ivi previsti tra enti locali, amministrazione scolastica e unità sanitarie locali.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Sanità con decreto interministeriale 9 luglio 1992 ha emanato “Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell’art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”