Diritto alla 13ma mensilità

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RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA 13^ MENSILITA’

A tutela dei minori invalidi civili è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13985 del 28/05/2008 ha riconosciuto che il diritto alla percezione della 13 mensilità trova applicazione anche nell’indennità di frequenza.

Alla tesi sostenuta dall’Inps, che negava tale applicabilità alla fattispecie in questione basandosi sulla tesi che il legislatore non avesse esplicitamente previsto l’erogazione di tale beneficio per 13 mensilità, la Suprema Corte ha risposto partendo proprio dal dettato normativo che pone in stretto rapporto l’indennità di frequenza con l’assegno d’invalidità dei maggiorenni, avendo adottato gli stessi requisiti reddituali, stesso importo e stesso sistema di perequazione automatica.

Ben riconoscono gli autorevoli Giudici le differenze sostanziali tra gli istituti in questione, come sottolineato dall’Inps, difatti mentre l’indennità di frequenza ha la natura di un sostegno alle famiglie allo scopo di permettere l’istruzione scolastica, l’addestramento professionale o la terapia di cui il minore necessita, l’assegno concesso all’invalido maggiorenne ha una funzione risarcitoria della minore capacità lavorativa.

Tali differenze però non sono sufficienti ad escludere un diritto che pare palese:

Per poter essere dello stesso importo di una prestazione concessa per tredici mensilità l’indennità non può che essere concessa anch’essa per tredici mensilità….

Naturalmente essendo l’indennità concessa solo nei mesi di frequenza dei corsi o terapie la tredicesima sarà commisurata a tanti ratei a quanti sono i mesi di spettanza del beneficio ( dunque nel caso dello studente che frequenta un corso per 10 mesi , egli potrà percepire la tredicesima pari al 10/12 dell’importo mensile).

Il legislatore già con il d.l. 30/01/1971 n.5 si era occupato dei minori di anni 18 dichiarati invalidi che fossero riconosciuti non deambulanti e frequentassero dei corsi o fossero sottoposti a terapie riabilitative, disponendo la concessione di un assegno di accompagnamento di £ 12.500 per tredici mensilità. Questa norma è stata negli anni successivamente abrogata e sostituita dall’attuale legislazione vigente. Nella fattispecie l’art.1 della L. 11/10/1990 n.289 dispone:

Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché a i minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all ‘assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 10 settembre 1990…..”

La concessione dell’indennità anche in questo caso è subordinata alla frequenza a terapie riabilitative o corsi di addestramento o a scuole, ma nell’art. 2 si riduce la durata della concessione solo ai mesi nei quali si dimostri tale frequenza ( quindi per gli studenti l’indennità è percepita per 10 mesi l’anno ). La Corte Costituzionale con sentenza n.467/2002 ha dichiarato la incostituzionalità dell’art.1 comma 3 nella parte in cui non prevede la concessione del beneficio anche ai bambini frequentanti gli asili nido, basandosi sul presupposto che tali strutture siano indispensabili per garantire la formazione e la socializzazione diun bambino disabile