{"id":51,"date":"2017-04-05T12:48:05","date_gmt":"2017-04-05T10:48:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/?page_id=51"},"modified":"2020-04-23T20:46:45","modified_gmt":"2020-04-23T18:46:45","slug":"altri-aspetti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/azioni-per-linclusione-scolastica\/altri-aspetti\/","title":{"rendered":"Altri aspetti"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-fe6b19709fbd8b4d3bb25a1408c23887\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-fe6b19709fbd8b4d3bb25a1408c23887{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-fe6b19709fbd8b4d3bb25a1408c23887 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-fe6b19709fbd8b4d3bb25a1408c23887 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-fe6b19709fbd8b4d3bb25a1408c23887 av-special-heading-h2 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '><h2 class='av-special-heading-tag '  itemprop=\"headline\"  >Altri aspetti<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-z70j-ef5d3e37e4bc5564e9d8e3ec8bb2aa98 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Ricerca, sperimentazione e sviluppo: la sperimentazione \u00e8 lo strumento pi\u00f9 innovativo, demandato alle Istituzioni scolastiche nell\u2019ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, in materia di inclusione ed \u00e8 intesa come la ricerca e lo sviluppo di nuove metodologie didattiche per meglio adeguare gli interventi in materia (D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275).<\/p>\n<p>Il progetto sperimentale deve contenere: l\u2019 identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione, la formulazione scientifica dell\u2019ipotesi di lavoro, la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative, il preventivo di spesa, la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione, le modalit\u00e0 di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.<\/p>\n<p>Il ricorso alla sperimentazione, che consente maggiore libert\u00e0 in un percorso individualizzato, \u00e8 esplicitamente contemplato nella Legge 104\/1992, art.13, comma 1 (lettera e) e comma 5; per quanto riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all\u2019art. 42 della stessa legge.<br \/>\nEssenziale, per porre le basi per una progettualit\u00e0 il pi\u00f9 ricca possibile in sede locale , \u00e8 l\u2019Accordo di Programma, in cui i diversi soggetti firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena inclusione scolastica dei ragazzi con deficit.<\/p>\n<p>L\u2019adeguamento del sistema scolastico, infine, ai bisogni di formazione e crescita della persona con disabilit\u00e0, la flessibilit\u00e0 organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuit\u00e0 educativa, l\u2019attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di inclusione.<\/p>\n<p>Competenze: i docenti che intendono realizzare un percorso sperimentale, presentano il programma al Collegio dei docenti e al Consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.<br \/>\nIl collegio dei docenti, dopo aver sentito il Consiglio di Circolo o di Istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione presentati<\/p>\n<p>Continuit\u00e0 educativa e didattica: la Legge quadro prevede in materia \u201cforme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore\u201d (L. 104\/1992, art. 14, comma 1, lett. c).<br \/>\nLa normativa indica criteri e modalit\u00e0 di raccordo a livello istituzionale per agevolare il passaggio dell\u2019alunno con disabilit\u00e0 da un ordine di scuola a quello successivo. Sono previsti incontri tra gli operatori scolastici e socio \u2013 sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilit\u00e0 che l\u2019insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l\u2019alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.<br \/>\nLa Legge 662\/1996, all\u2019articolo 1, comma 75, ribadisce il principio, pi\u00f9 volte enunciato nella normativa, della continuit\u00e0 didattica degli insegnanti per il sostegno. Tale norma \u00e8 confermata dall\u2019 art.40 del D.M. 331\/1998. Nella prassi tale continuit\u00e0, purtroppo, rimane inapplicata; infatti, gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, dopo cinque anni possono passare su cattedra comune. I docenti a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora si succedono nello stesso anno ricevendo taluni una nomina provvisoria in attesa dell\u2019\u201cavente diritto\u201c, altri una nomina definitiva ad anno scolastico gi\u00e0 iniziato.<\/p>\n<p>Ripetenze: l\u2019art. 14, comma 1, lett. C della L. 104\/1992 stabilisce che \u201cnell\u2019interesse dell\u2019alunno, con deliberazione del Collegio dei docenti, sentiti gli specialisti\u2026, su proposta del Consiglio di classe o di interclasse, pu\u00f2 essere consentita una terza ripetenza in singole classi\u201d, consentendo cos\u00ec all\u2019alunno con disabilit\u00e0 la frequenza della medesima classe finanche per la quarta volta.<\/p>\n<p>Valutazione degli apprendimenti e prove d\u2019esame: la valutazione per tutti gli alunni e studenti, ravvisato il suo carattere formativo ed educativo e per l\u2019azione di stimolo che esercita nei loro confronti, deve sempre aver luogo.<br \/>\nLa valutazione per gli alunni con disabilit\u00e0 va concordata nel G.L.H. Operativo. e predisposta nel P.E.I. e nelle schede di valutazione.<br \/>\nSulla base del Piano di Studi Personalizzato occorre predisporre \u201cprove d\u2019esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell\u2019allievo in rapporto alle sue potenzialit\u00e0 ed ai livelli di apprendimento iniziali\u201d (L. 104\/1992, art. 16, comma 2 \u2013 C.M. 32\/2008, art. 5, lettera b).<br \/>\nNella scuola del primo ciclo di istruzione il criterio di valutazione \u00e8 uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla programmazione della classe e\/o individuale o dal P.E.I., anche mediante prove d\u2019esame differenziate .<br \/>\nLe prove differenziate debbono accertare apprendimenti coerenti con gli insegnamenti impartiti, che possono essere anche differenziati rispetto a quelli della classe, e con le potenzialit\u00e0 dell\u2019alunno con disabilit\u00e0.<br \/>\nQualora l\u2019alunno non raggiungesse gli obiettivi prefissi per il conseguimento della diploma del primo ciclo di istruzione (ex licenza media), anche in relazione al numero delle frequenze delle attivit\u00e0 didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato), l\u2019Equipe pedagogica, in accordo con la famiglia e con gli operatori dell\u2019inclusione, a conclusione degli esami pu\u00f2 proporre il rilascio di un Attestato di Credito Formativo valido per l\u2019iscrizione alle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti da far valere anche per percorsi integrati.<br \/>\nPer quanto riguarda gli esami i riferimenti principali sono la Legge 104\/1992 e le Ordinanze Ministeriali emanate in materia.<\/p>\n<p>L\u2019art. 16 della L. 104\/1992 prescrive<\/p>\n<ol>\n<li>Nella valutazione degli alunni\u2026(con disabilit\u00e0) da parte degli insegnanti \u00e8 indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivit\u00e0 integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.<\/li>\n<li>Nella scuola dell\u2019obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d\u2019esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell\u2019allievo in rapporto alle sue potenzialit\u00e0 e ai livelli di apprendimento iniziali.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni\u2026(con disabilit\u00e0) sono consentite prove equipollenti e tempi pi\u00f9 lunghi per l\u2019effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l\u2019autonomia e la comunicazione.<\/li>\n<li>Gli alunni\u2026 (con disabilit\u00e0) sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l\u2019uso degli ausili loro necessari.<\/li>\n<li>Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti\u2026(con disabilit\u00e0) \u00e8 consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l\u2019ausilio del servizio di tutorato di cui all\u2019articolo 13, comma 6-bis. \u00c8 consentito, altres\u00ec, sia l\u2019impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilit\u00e0 di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.<br \/>\n5-bis. Le universit\u00e0, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l\u2019inclusione nell\u2019ambito dell\u2019ateneo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: Il docente di sostegno non \u00e8 automaticamente parte della commissione d\u2019esame, ma pu\u00f2 essere chiamato dalla stessa per l\u2019assistenza al candidato. Egli tuttavia non partecipa alla correzione delle prove e alla valutazione delle stesse; perci\u00f2 \u00e8 importante che la commissione disponga di una relazione che<br \/>\nillustri e indichi anche i criteri di valutazione.<\/p>\n<p>Considerato che le prove dell\u2019esame devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, \u00e8 prevista la presenza di un assistente che aiuti il candidato nello svolgimento delle prove (consultazione di vocabolari, lettura e\/o traduzione del testo in un \u2018linguaggio\u2019 accessibile, ecc.), anche nel caso in cui l\u2019alunno non abbia avuto l\u2019insegnante di sostegno o l\u2019assistente.<br \/>\nNei diplomi conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza di scuola secondaria di 1\u00b0grado), nei certificati di credito formativo e negli attestati di frequenza da rilasciare a conclusione degli esami stessi non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilit\u00e0.<br \/>\nEsenzione dalle tasse scolastiche: l\u2019articolo 30 della Legge 118\/1971 stabilisce che \u201cai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacit\u00e0 lavorativa \u2026 \u00e8 concessa l\u2019esenzione dalle tasse scolastiche \u2026 e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per \u2026 ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli\u201c.<br \/>\nPer quanto riguarda le condizioni economiche disagiate, occorre tener presente che l\u2019articolo 3 del Decreto Legislativo 130\/2000, ha stabilito che per l\u2019accesso delle persone con disabilit\u00e0 ai servizi sociali, ove sia richiesta una loro partecipazione alle spese del servizio, occorre tener conto della situazione economica della sola persona con disabilit\u00e0 e non della famiglia di cui fa parte o della quale \u00e8 fiscalmente a carico.<br \/>\nLa domanda va presentata all\u2019istituto presso il quale si iscrive lo studente tramite il modulo da richiedere alla segreteria della scuola. Per avere diritto all\u2019esenzione bisogna avere una invalidit\u00e0 riconosciuta superiore al 67 per cento.<\/p>\n<p>Accessibilit\u00e0 libri di testo<br \/>\nPubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 il Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 sull\u2019accessibilit\u00e0 agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni con disabilit\u00e0.<br \/>\nL\u2019articolo 15 della Legge 133\/2008, inoltre, prevede che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista.<br \/>\nPer gli alunni\/studenti con disabilit\u00e0 sono previsti quindi libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con<br \/>\ncaratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>Tutela della privacy: le certificazioni mediche, le notizie sulle tipologie di disabilit\u00e0 degli alunni costituiscono \u201cdati sensibili\u201d ai sensi dell\u2019art. 4 DLgs. 196\/2003.<\/p>\n<p>Titolare del trattamento: \u00e8 l\u2019istituto scolastico; il ruolo \u00e8 esercitato dal Dirigente Scolastico<\/p>\n<p><strong>Cosa pu\u00f2 fare?<\/strong><br \/>\nPu\u00f2 legittimamente raccogliere i dati personali e sensibili dell\u2019alunno con disabilit\u00e0 e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale ed alle altre autorit\u00e0 amministrative competenti (A.S.L., enti locali, etc.) per attivare gli interventi necessari.<br \/>\nIl Dirigente Scolastico deve comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri dell\u2019 Equipe pedagogica ed ai componenti del G.L.H. Operativo per la formulazione del P.E.I. e del P.S.P., con vincolo di riservatezza e obbligo al rispetto del segreto d\u2019ufficio.<br \/>\n(L. 104\/1992, art. 12,comma 5)<\/p>\n<p><strong>Con quali limiti?<\/strong><br \/>\nOccorre ottenere comunque il consenso dei genitori ed informarli per iscritto dell\u2019uso che verr\u00e0 fatto dei dati sensibili (DLgs 196\/2003, art. 26); \u00e8 necessario inoltre custodire i dati sensibili in luogo separato e sicuro per evitare l\u2019accesso a terzi utilizzando appositi codici identificativi (DLgs. 196\/2003, art. 31).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: i genitori\/tutori hanno sempre diritto di estrarre copie, a proprie spese, di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio (L.241\/90, art. 22 comma 1, art. 25).<\/p>\n<p>Accesso ai documenti: l\u2019accesso e l\u2019eventuale copia di ogni documento e\/o attestazione inerente l\u2019alunno con disabilit\u00e0 (P.D.F., P.E.I. ecc.) \u00e8 garantita ai genitori e\/o tutori oltre che ai docenti che hanno in carico l\u2019alunno, con vincolo di riservatezza.<\/p>\n<p>Scuole private: anche le scuole che hanno ottenuto la parit\u00e0 sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni con disabilit\u00e0 e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di inclusione scolastica (Legge 62\/2000). La Legge 62\/2000 obbliga le scuole \u201cparitarie\u201d a fornire insegnanti specializzati per le attivit\u00e0 di sostegno, pagati dallo Stato, ed applicare tutte le norme vigenti in materia di inserimento.<br \/>\nQualora si dovessero riscontrare delle inadempienze, rispetto agli standard stabiliti per legge, se la carenza \u00e8 riferita alle strutture la competenza \u00e8 dell\u2019ente locale, se invece la carenza riguarda la didattica e l\u2019assegnazione degli insegnanti di sostegno, la competenza \u00e8 dell\u2019 Ufficio Scolastico Regionale.<\/p>\n<p>Gite scolastiche: l\u2019alunno con disabilit\u00e0 ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in forza della valenza educativa che rivestono (culturale, sociale e dell\u2019autonomia personale) ed in quanto la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.<\/p>\n<p>Competenza: la scuola \u00e8 tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, inclusa la designazione di un accompagnatore che pu\u00f2 essere qualunque membro della comunit\u00e0 scolastica (C.M. 291\/1992, art. 8, comma 2)<\/p>\n<p><strong>Cosa fare?<\/strong> Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una raccomandata a\/r al Dirigente Scolastico ed all\u2019Ufficio Scolastico provinciale (USP) per sollecitare un intervento.<\/p>\n<p>Barriere: Sono ostacoli o limiti al funzionamento indipendente della persona nell\u2019ambiente di appartenenza. Per le persone con disabilit\u00e0 possono distinguersi in barriere architettoniche e\/o senso percettive: ad esempio scalinate, porte, ascensori ed in generale quanto concerne l\u2019accesso a locali o il transito in ambienti pubblici o privati; barriere strutturali : ad esempio gradini per l\u2019accesso a mezzi pubblici; barriere tecnologiche: ad esempio la complessit\u00e0 d\u2019uso di dispositivi quali le biglietterie automatiche o di nuove tecnologie informatiche e della comunicazione digitale (ICT) ; barriere sociali: ad esempio la diffidenza, il rifiuto, i pregiudizi che in varie forme si manifestano nei riguardi di chi appare diversamente abile. L\u2019insieme di queste barriere rappresentano, dal punto di vista pratico e culturale, la manifestazione della distanza che divide i cittadini con disabilit\u00e0 \u2013 o quanti vivono la loro condizione \u2013 dalle diverse porzioni della societ\u00e0.<br \/>\nCon il termine \u201cAccessibilit\u00e0\u201d, al contrario, si intende l\u2019insieme dei requisiti ed accorgimenti che agevolano la fruibilit\u00e0 di ogni ambiente, fisico e\/o virtuale da parte di chiunque, indipendentemente dalla condizione di disabilit\u00e0 .<br \/>\nAd esempio \u201caccessibilit\u00e0 dei sistemi informatici\u201d, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, \u00e8 la capacit\u00e0 di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa di essere fruibile con facilit\u00e0 da un qualsiasi utente, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di una disabilit\u00e0 necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.<\/p>\n<p>Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (Legge 41\/1986, art. 32). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (DPR 503\/1996, art. 1 comma 4).<\/p>\n<p>Competenza: del Comune (per le scuole dell\u2019infanzia, primarie e sup. di 1^ grado \u2013 art. 6 L.R. 10\/1997) e della Provincia (per la scuola superiore \u2013 Legge 23\/1996 )<\/p>\n<p><strong>Cosa fare?<\/strong><br \/>\nSegnalare con raccomandata a\/r all\u2019ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati gi\u00e0 adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche \u2013 art. 32 comma 20 Legge 41\/86.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: per le barriere presenti nella propria residenza fino al 31 dicembre 2011 \u00e8 possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.<\/p>\n<p>Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilit\u00e0 interna ed esterna delle persone con disabilit\u00e0 grave, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 3, della L. 104\/1992.<\/p>\n<p>Somministrazione di farmaci in orario scolastico: il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta formale di somministrazione di farmaci in orario scolastico da parte dei genitori\/tutori dell\u2019alunno, con allegata dettagliata prescrizione del medico, individua il personale docente o non docente che abbia seguito il corso di primo soccorso disponibile all\u2019incarico per la somministrazione, sempre che non siano richieste competenze specialistiche di tipo sanitario n\u00e9 discrezionalit\u00e0 nei dosaggi. (Nota Ministero istruzione prot. n. 2312 del 25.11.05 \u2013 Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico)<br \/>\nIn caso di mancanza di personale scolastico competente, il Dirigente Scolastico dovr\u00e0 rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (A.S.L., Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di opportuni accordi.<\/p>\n<p>Formazione Professionale: la normativa, prevede attivit\u00e0 di orientamento scolastico e professionale durante la scuola secondaria di primo grado (L. 104\/1992, art 14, comma 1), e che i percorsi di formazione professionale, successivi alla conclusione della scuola, siano impostati tenendo conto del piano educativo svolto a scuola (L. 104\/1992, art 17).<br \/>\nLe iniziative di formazione professionale sono rivolte ai cittadini che hanno assolto l\u2019obbligo scolastico o hanno compiuto i 15 anni di et\u00e0, a chi non ha mai svolto un\u2019attivit\u00e0 lavorativa e ai soggetti con minorazioni fisiche o sensoriali che non possono seguire i corsi normali.<br \/>\nI corsi di formazione sono solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.<br \/>\nLe domande di iscrizione vanno presentate alle segreterie dei corsi allegando il diploma del primo ciclo di istruzione (ex licenza media), attestato di frequenza del primo biennio della scuola superiore o certificazione idonea che attesti il compimento del 15\u00b0 anno di et\u00e0.<br \/>\nAl termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, \u00e8 rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione. L\u2019attestato, se rilasciato da struttura pubblica, Centri convenzionati o comunque \u201criconosciuti\u201d, ha valore di titolo di qualificazione professionale utile per iscriversi alle liste di collocamento.<\/p>\n<p>Alternanza scuola \u2013 lavoro<br \/>\nAltra opportunit\u00e0 prevista dalla normativa \u00e8 quella dell\u2019alternanza scuola \u2013 lavoro, che consente agli studenti di trascorrere periodi di attivit\u00e0 scolastica intervallata da periodi lavorativi con certificazione dei crediti formativi maturati durante le attivit\u00e0 lavorative da doversi valutare ai fini del rientro a scuola.<br \/>\nDurante tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente all\u2019uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni scolastiche, in raccordo con il Servizio specialistico dell\u2019Infanzia e dell\u2019Adolescenza della A.S.L., i servizi sociali e la famiglia, possono adottare iniziative che favoriscono l\u2019accompagnamento dell\u2019alunno alla vita adulta quali, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie territoriali responsabili per la disabilit\u00e0 da adulti.<br \/>\n(Intesa Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, art 3)<\/p>\n<p>Tirocini, borse lavoro, stages<br \/>\nUna ulteriore serie di opportunit\u00e0 \u00e8 costituita dai tirocini di lavoro, dalle borse \u2013 lavoro e dagli stages formativi, che riguardano espressamente anche gli alunni con disabilit\u00e0.<br \/>\nTali progetti vengono finanziati dai fondi rivenienti in parte dai fondi nazionali, sociale e sanitario, assegnati dallo Stato alle Regioni e da queste ai rispettivi ambiti dei Piani di zona e dal fondo nazionale per l\u2019incremento dell\u2019offerta formativa, assegnato dal Ministero della pubblica Istruzione agli Uffici Scolastici Regionali e da questi assegnati alle scuole in rete.<br \/>\nI soggetti del Terzo Settore (Cooperative sociali, di cui alla L. 381\/1991, Associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383\/2000, Associazioni di volontariato, di cui alla L. 266\/1991, rappresentano strutture idonee alla realizzazione di queste ulteriori forme<\/p>\n<p>Nuove tecnologie assistive per la disabilit\u00e0 XXX<br \/>\nsono strumentazioni e soluzioni tecniche, hardware e software che permettono, alla persona con disabilit\u00e0, di superare o ridurre la condizioni di svantaggio, e di accedere inoltre alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.<br \/>\nI Centri Territoriali di Supporto, i centri specializzati della A.S.L. e le Organizzazioni no profit operanti nel settore sono i centri di riferimento a cui \u00e8 possibile rivolgersi per maggiori informazioni.<\/p>\n<p>Le Associazioni, il Volontariato \u2013 Il Terzo settore: la vita scolastica e sociale delle persone con disabilit\u00e0, da tempo, pu\u00f2 contare su una rete concreta ed attiva di supporto fornito dalle associazioni di genitori, di famiglie, di operatori e di enti, da organizzazioni del terzo settore la cui collaborazione ed attenzione continua \u00e8 da ritenersi fondamentale ed indispensabile per la programmazione e la realizzazione dell\u2019Accordo di Programma, del Piano Sociale di Zona e di tutte le attivit\u00e0 di supporto previste per un reale percorso di inclusione.<\/p>\n<p>Fisco, tributi e agevolazioni per le persone con disabilit\u00e0: l\u2019Agenzia delle Entrate pubblica periodicamente un\u2019utile Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili, aggiornata con la normativa in vigore, che contiene informazioni ed indicazioni su agevolazioni sulle spese che pi\u00f9 comunemente vengono sostenute dalle persone con disabilit\u00e0 e dai loro familiari (spese di assistenza, ausili, veicoli, sussidi tecnici ed informatici ecc.). La guida \u00e8 disponibile in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it<br \/>\nPer i contribuenti con disabilit\u00e0 che non possono recarsi presso gli sportelli, l\u2019Agenzia delle entrate ha attivato un servizio di assistenza fiscale domiciliare da parte di funzionari qualificati. Per usufruirne \u00e8 possibile rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore, ai servizi sociali degli enti locali, ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell\u2019Agenzia. Informazioni e chiarimenti si possono avere rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica, al numero 848.800.444 dal luned\u00ec al venerd\u00ec dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli degli Uffici locali dell\u2019Agenzia delle entrate.<br \/>\nInoltre, sul sito www.agenziaentrate.gov.it \u00e8 on line una sezione apposita.<\/p>\n<p>Tempo libero: la dimensione del Tempo libero appartiene a tutti gli effetti alla sfera dei diritti di cittadinanza; pertanto \u00e8 fondamentale creare le condizioni per rendere accessibili le opportunit\u00e0 per tutti.<br \/>\nNell\u2019ottica guida della dignit\u00e0 della persona e dei suoi diritti, il tempo ed il Tempo libero non possono essere considerati accessori della vita, ma sua parte integrante, densa di significato esistenziale<br \/>\nL\u2019impossibilit\u00e0 a poter godere in modo positivo e partecipe delle occasioni di Tempo libero offerte dal territorio \u00e8 vissuto dalle persone con disabilit\u00e0 come una mancanza grave alla qualit\u00e0 della propria vita, una discriminazione sempre meno comprensibile e accettabile<br \/>\nQuando il Tempo libero si trasforma in un Tempo vuoto provoca un forte senso di frustrazione e impotenza.<br \/>\nLa possibilit\u00e0 di poter partecipare a proposte ricreative integrate come sostegno e completamento ai progetti di vita autonoma e indipendente, consente, anche alle persone con grave disabilit\u00e0, di poter trovare energie, stimoli e significati per affrontare positivamente i diversi problemi posti dalla vita quotidiana.<\/p>\n<p>Dopo la scuola\u2026 il lavoro: la Legge 68\/1999 ha riconosciuto il diritto al lavoro per le persone con disabilit\u00e0.<br \/>\nAlle Regioni e alle Province \u00e8 affidata la gestione dei Centri per l\u2019Impiego e dello stesso \u201ccollocamento obbligatorio\u201d, che prevede la creazione di una rete di servizi a sostegno dei percorsi d\u2019inserimento mirato.<br \/>\nPer \u201ccollocamento mirato\u201d s\u2019intende l\u2019utilizzo flessibile e integrato di<br \/>\nstrumenti e servizi di supporto che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilit\u00e0 nelle loro capacit\u00e0 e di inserirle \u201cnel posto adatto\u201d, predisponendo azioni a favore della persona con disabilit\u00e0 e nei confronti dell\u2019azienda.<br \/>\nLe principali fonti normative che disciplinano la materia del collocamento mirato sono:<\/p>\n<p>Legge 12 marzo 1999, n. 68;<br \/>\nD.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.<br \/>\nUn ruolo importante in materia lo rivestono i soggetti del Terzo Settore (volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni Onlus, cooperative sociali, ecc. ), in forza dell\u2019art 12 L. 68\/1999, modificato dall\u2019art 14 del decreto legislativo n. 376\/2003 ed ora ulteriormente modificato dall\u2019art 1 commi 36-38 della L. 247\/2007<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":49,"menu_order":151,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-51","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/51","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/51\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":354,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/51\/revisions\/354"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/49"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}