{"id":49,"date":"2017-04-05T12:47:47","date_gmt":"2017-04-05T10:47:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/?page_id=49"},"modified":"2020-04-26T17:17:44","modified_gmt":"2020-04-26T15:17:44","slug":"azioni-per-linclusione-scolastica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/azioni-per-linclusione-scolastica\/","title":{"rendered":"Azioni per l&#8217;inclusione scolastica"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-077c3acff53bfa76f2584c64f8e4915d\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-077c3acff53bfa76f2584c64f8e4915d{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-077c3acff53bfa76f2584c64f8e4915d .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-077c3acff53bfa76f2584c64f8e4915d .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-077c3acff53bfa76f2584c64f8e4915d av-special-heading-h2 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  av-linked-heading'><h2 class='av-special-heading-tag '  itemprop=\"headline\"  >Azioni per l\u2019inclusione scolastica<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<section  class='av_textblock_section av-otsd-f8eedd77cfd591be46bf48f26631c311 '   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p>Il ruolo della Scuola, della A.S.L. e degli Enti Locali:\u00a0obblighi, richieste e competenze.<\/p>\n<p>\u201cAlla famiglia della persona con disabilit\u00e0 \u00e8 assicurata un\u2019informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell\u2019evento, anche in relazione alle possibilit\u00e0 di recupero e di inclusione della persona con disabilit\u00e0 nella societ\u00e0\u201d. (Legge 104\/1992, art. 5, comma 1, lett. e )<\/p>\n<p>Il processo di inclusione scolastica di alunni con disabilit\u00e0, come gi\u00e0 rappresentato, richiede l\u2019intervento congiunto, per competenza, di diversi soggetti (A.S.L., Scuola, Comuni, Province, Organizzazioni del Terzo settore, ecc.), al fine di adempiere in maniera ottimale e tempestiva a tutte le funzioni previste (formulazione delle diagnosi funzionali, del P.E.I., accesso ai servizi socio-sanitari ed alle attivit\u00e0 extrascolastiche, ecc.), e assicurare cos\u00ec un percorso adeguato agli alunni presi in carico.<\/p>\n<p>Per tale scopo, sorge la necessit\u00e0 di predisporre e formalizzare, dapprima, le attivit\u00e0 di governance, cio\u00e8 di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, attraverso uno specifico strumento giuridico.<\/p>\n<p>L\u2019Accordo di Programma: \u00e8 appunto l\u2019accordo tra enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in attuazione di una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune, funzionalmente collegati. E\u2019 un impegno in forma scritta, giuridicamente vincolante, indispensabile qualora un determinato programma di interventi richiede, per competenza, la partecipazione di differenti enti ed organizzazioni.<\/p>\n<p>Approfondimento su www.piuvalore.org<\/p>\n<p>Tale strumento, previsto nella fattispecie dalla Legge 104\/1992, art.13, comma 1, lett. a-, dalla Legge Regionale 10\/1997, art 19 -, dalla Legge 267\/2000, art. 34 -, dalla Legge 328\/2000, art.19-, costituisce passaggio indispensabile per la piena attuazione del processo di inclusione scolastica.<\/p>\n<p>Ambito territoriale: gli Accordi di Programma solitamente coincidono con l\u2019ambito territoriale delle A.S.L. e del Piano Sociale di Zona, comprendente spesso diversi Comuni.<\/p>\n<p>Soggetti stipulanti: il Sindaco del Comune capofila, il dirigente dell\u2019Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti della A.S.L. (D.I. 9\/7\/1992, art. 2).<\/p>\n<p><strong>Chi li propone?<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente l\u2019Ufficio Scolastico Provinciale inoltrare la richiesta di stipula (D.I. 9\/7\/1992, art. 3) ovvero agli Uffici Scolastici Regionali (Nota MIUR n. 4798 del 27\/07\/2005).<\/p>\n<p><strong>Come e quando?<\/strong><\/p>\n<p>Lo strumento operativo pi\u00f9 adeguato \u00e8 rappresentato dai Tavoli di concertazione costituiti nell\u2019 ambito territoriale dei Piani di Zona; pertanto nell\u2019occasione della loro costituzione ed attivit\u00e0 \u00e8 indispensabile predisporre le basi per la definizione dell\u2019intesa e sollecitarne l\u2019attuazione.<\/p>\n<p>nell\u2019Accordo di Programma devono essere chiaramente definite:<\/p>\n<ol>\n<li>le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente;<\/li>\n<li>l\u2019ufficio competente all\u2019erogazione dei servizi;<\/li>\n<li>gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci;<\/li>\n<li>il collegio di vigilanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: per gli alunni in situazione di gravit\u00e0, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, nel rispetto del principio dell\u2019inclusione, nella scuola di competenza territoriale dell\u2019alunno.<\/p>\n<p>Nel percorso di inclusione scolastica, tuttavia, \u00e8 la scuola che interpreta il ruolo cardine di raccordo con la famiglia e con le altre istituzioni coinvolte: numerose le competenze e le azioni da assicurare.<\/p>\n<p>Comunicazione del P.O.F.: la legge sull\u2019autonomia scolastica prevede che ogni scuola elabori e renda disponibile il Piano dell\u2019Offerta Formativa. Il P.O.F. \u00e8 la carta d\u2019identit\u00e0 della scuola in cui vengono illustrate le linee distintive dell\u2019istituto, l\u2019ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curriculare, extracurriculare, didattica ed organizzativa delle sue attivit\u00e0, anche in tema di diritto allo studio ed inclusione scolastica degli alunni\/studenti con disabilit\u00e0. A tal fine le istituzioni scolastiche garantiscono l\u2019adozione di ogni possibile flessibilit\u00e0 didattica ed organizzativa nell\u2019ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilit\u00e0, anche in riferimento all\u2019istruzione domiciliare. Nella \u201ccomunicazione\u201d del Piano dell\u2019Offerta formativa \u00e8 previsto un preciso obbligo di partecipazione\/informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti (D.P.R. 275\/1999, art.3).<\/p>\n<p>Chi lo redige? Il compito della elaborazione del Piano \u00e8 affidato al Collegio dei docenti il quale deve tener conto \u201cdelle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori\u201d.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: si consiglia alle famiglie di prendere sempre in visione il P.O.F. prima dell\u2019iscrizione.<\/p>\n<p>Incontro con la famiglia: \u00e8 auspicabile che il Dirigente Scolastico, con il Coordinatore dell&#8217;inclusione (docente Funzione strumentale), organizzi un incontro di predisposizione all\u2019accoglienza, in modo che i genitori possano illustrare la situazione del figlio\/a. Questi possono farsi assistere da un esperto dell\u2019associazione di cui fanno eventualmente parte e, nel caso, dall\u2019operatore che sta seguendo l\u2019eventuale riabilitazione. In questo modo tutte le azioni seguenti che la scuola deve compiere potranno avvalersi di maggiori dati conoscitivi.<\/p>\n<p>Individuazione della classe: il Dirigente Scolastico, anche sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, individua la sezione o classe pi\u00f9 idonee per l\u2019accoglienza e l\u2019inclusione dell\u2019alunno con disabilit\u00e0 (DLgs. 297\/1994, art. 7, lett. b).<\/p>\n<p>Formulazione di un progetto educativo individualizzato: l\u2019Equipe pedagogica (ex Consiglio di classe) ha il compito di redigere un\u2019ipotesi di progetto sull\u2019assegnazione delle ore di sostegno necessarie (D.M. 331\/1998, art. 41) e sulla formazione delle classi (D.M. 141\/1999 abrogato dal DPR 81\/2009)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-142\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nota.jpg\" alt=\"nota\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Nota: il progetto deve essere formulato dall\u2019intera Equipe pedagogica e non pu\u00f2 essere delegato al solo insegnante di sostegno (Nota Ministeriale 8 agosto 2002).<\/p>\n<p>Richiesta e assegnazione dell\u2019 insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, in caso di grave disabilit\u00e0 dell\u2019alunno, sulla base della Certificazione di handicap e della D.F., inoltra all\u2019Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell\u2019Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi), l\u2019istanza per le ore di sostegno necessarie (la Legge finanziaria per il 2008, all\u2019art. 2, comma 413, stabilisce che, per l\u2019assegnazione dei docenti di sostegno, si tiene conto di un rapporto medio nazionale di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilit\u00e0 individuati in situazione di svantaggio).<\/p>\n<p>Quindi, in base ai propri docenti di sostegno in organico ed alle necessit\u00e0 certificate per gli alunni con disabilit\u00e0 frequentanti, il Dirigente Scolastico assegna le ore di attivit\u00e0 di sostegno per ogni singolo alunno.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: la Legge 662\/1996, all\u2019articolo 1, comma 75, ribadisce il principio, pi\u00f9 volte enunciato nella normativa, della continuit\u00e0 didattica degli insegnanti per il sostegno, aspetto che spesso conferisce qualit\u00e0 al percorso di inclusione. Nella prassi tale continuit\u00e0, purtroppo, rimane inapplicata.<\/p>\n<p>Formazione delle classi: le classi in cui \u00e8 presente un alunno con disabilit\u00e0 individuato in situazione di svantaggio non possono superare il numero di 25 alunni. Il Dirigente Scolastico pu\u00f2 richiedere all\u2019 Ufficio Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto articolato di inclusione formulato dall\u2019Equipe pedagogica (ex Consiglio di classe) risultino, in rapporto alle esigenze formative dell\u2019alunno, le ragioni del minor numero di allievi, le finalit\u00e0 che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (DM 141\/1999 abrogato dal DPR 81\/2009).<\/p>\n<p>Assistenza specialistica per l\u2019autonomia e la comunicazione: concerne l\u2019aiuto da parte di operatori educativi ad alunni con disabilit\u00e0 che non sono in grado di autogestirsi o qualora la situazione di disabilit\u00e0 lo richieda per affrontare problemi di autonomia e\/o comunicazione (L. 104\/1992, art. 13, comma 3).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: tali necessi\u00e0 \u00e8 comunque essenziale che vengano espresse nella Diagnosi Funzionale.<\/p>\n<p><strong>Chi la richiede?<\/strong><br \/>\nE\u2019 il Dirigente Scolastico a farne richiesta all\u2019Ente locale competente (al Comune per le scuole di infanzia, primarie e medie, alla Provincia per le scuole superiori \u2013 art. 139 DLgs. 112\/1998) sulla scorta della esigenza riportata nella Diagnosi Funzionale e dall\u2019analisi dei bisogni concreti dell\u2019alunno evinti dal G.L.H. Operativo.<\/p>\n<p><strong>Quando?<\/strong><br \/>\nNel mese di Settembre, comunque prima dell\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 educativa\/didattica.<\/p>\n<p>Redazione del Profilo Dinamico funzionale (P.D.F.): \u00e8 un atto successivo alla Diagnosi Funzionale, finalizzato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato \/Personalizzato (DPR 24.02.1994, art. 4 \u2013 Legge Regione Puglia 10\/1997, art. 4) e indica, in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l\u2019alunno con disabilit\u00e0 dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).<\/p>\n<p><strong>Chi lo redige?<\/strong><br \/>\nLa responsabilit\u00e0 \u00e8 del Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno della scuola di appartenenza.<\/p>\n<p><strong>Quando?<\/strong><br \/>\nEntro i primi sei mesi dall\u2019inserimento ovvero dall\u2019inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione.<\/p>\n<p>Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato \/Personalizzato (P.E.I \/ P.E.P.): il P.E.I. \u00e8 un documento redatto sulla base della D.F. e del P.D.F. per la \u201cpresa in carico\u201d attiva dell\u2019alunno. Non \u00e8 un programma didattico, ma consiste in un vero e proprio \u201cprogetto globale di vita\u201d per l\u2019alunno con disabilit\u00e0 (dettagliato degli interventi educativo-didattici, riabilitativi, di inclusione\/socializzazione ), con obiettivi a breve-medio-lungo termine e prospettive della vita adulta, seppur modificabili nel tempo, in cui vengono definite analiticamente tipologie, modalit\u00e0, risorse e tempi degli interventi, delle attivit\u00e0 scolastiche ed extrascolastiche, organizzate funzionalmente, integrate e coordinate fra loro a garanzia del diritto all\u2019apprendimento ma finalizzate all\u2019auto-realizzazione, socializzazione ed alla piena inclusione.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che un P.E.I. adeguatamente calibrato ed accurato, condiviso con la famiglia, diventa un impegno di collaborazione fra gli operatori dell\u2019inclusione e strumento efficace nel percorso di inclusione, oltre che di verifica per i genitori e per tutti coloro che, per le diverse competenze e funzioni, hanno in carico l\u2019alunno.<\/p>\n<p>Il P.E.I pu\u00f2 prevedere un Piano di Studi Personalizzato \u201csemplificato\u201d, il cui svolgimento positivo d\u00e0 diritto, al temine del percorso scolastico, al rilascio del titolo legale di studio, ovvero \u201cdifferenziato\u201d, che fa conseguire un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, valido per i successivi percorsi lavorativi o di inclusione sociale.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione:copia del P.E.I. deve essere consegnato ai genitori e\/o tutori del minore con disabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Chi lo redige?<\/strong><br \/>\nLa responsabilit\u00e0 \u00e8 del Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno (G.L.H.O.)della scuola di appartenenza. E\u2019 elaborato collegialmente dall\u2019insegnante di sostegno, dagli insegnanti di classe, dagli operatori sanitari A.S.L., in collaborazione con i genitori dell\u2019alunno.<\/p>\n<p>E\u2019\u00a0approntato all\u2019inizio dell\u2019anno scolastico e verificato periodicamente (art. 5 D.P.R. 24.02.1994) in sede di G.L.H. Operativo, in relazione alla ordinaria ripartizione dell\u2019anno scolastico, preferibilmente tra Ottobre\/Novembre ed Aprile\/Maggio e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessit\u00e0 (Intesa della Conferenza Stato-Regioni 20.03.08, art. 3).<\/p>\n<p>Definizione del Piano di Studi Personalizzato (P.S.P.): sulla base della diagnosi funzionale, del P.D.F. e del P.E.I., l\u2019 Equipe pedagogica (ex Consiglio di classe) pu\u00f2 optare tra tre tipi di piani di studio (ex percorsi didattici), a seconda delle capacit\u00e0 e potenzialit\u00e0 dell\u2019alunno con disabilit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>percorso ordinario, come per tutti i compagni;<\/li>\n<li>percorso \u201csemplificato o equipollente\u201d, con la riduzione dei contenuti programmatici di alcune discipline, che d\u00e0 diritto, al termine del superamento, al legale titolo di studio;<\/li>\n<li>percorso \u201cdifferenziato\u201d, con contenuti particolarmente ridotti o differenti da quello ordinario, che d\u00e0 diritto al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il P.S.P. deve contenere per ogni disciplina:<\/p>\n<ul>\n<li>gli obiettivi didattici che si intendono realizzare;<\/li>\n<li>le strategie didattiche da seguire;*<\/li>\n<li>i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>* Fondamentale l\u2019adozione di strategie e metodologie favorenti il raggiungimento degli obiettivi, quali l\u2019apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e\/o a coppie, il tutoring, l\u2019apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l\u2019utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, la predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico per agli alunni che utilizzano ausili e computer.<\/p>\n<p><strong>Quando?<\/strong><br \/>\nIl P.S.P. va predisposto annualmente dopo la formulazione del P.E.I. ad inizio dell\u2019anno scolastico; le verifiche sono effettuate dall\u2019Equipe pedagogica tri-quadrimestralmente, immediatamente dopo le verifiche del P.E.I.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: la definizione del piano di studio personalizzato e la scelta del percorso \u00e8 vincolata al parere dei genitori.<\/p>\n<p>Istruzione a domicilio: gli alunni con o senza disabilit\u00e0 che sono impossibilitati per necessit\u00e0 di salute, certificati dalla autorit\u00e0 sanitaria, a frequentare la scuola per un periodo superiore a 30 giorni, hanno diritto a concordare con la scuola un programma con l\u2019invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale, in modo da proseguire il percorso di apprendimento e facilitare il suo successivo reinserimento in classe.<\/p>\n<p>Modalit\u00e0 di attivazione: la scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell\u2019alunno impedito alla frequenza scolastica, con l\u2019indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e disponibili e delle ore di lezione previste; il progetto viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d\u2019Istituto e inserito nel POF.<\/p>\n<p>La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi inoltrati, a cura della scuola, al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell\u2019approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie.<\/p>\n<p>Il programma pu\u00f2 anche prevedere l\u2019attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, sempre che vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni.<\/p>\n<p>I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti (C.M. 84\/2002, C.M. 56\/2003 e D.D.G. del 13\/10\/2004).<\/p>\n<p>La Scuola in Ospedale: rappresenta un\u2019articolazione del sistema di istruzione per la garanzia del diritto allo studio degli alunni ospedalizzati e per contrastare la dispersione scolastica derivata dalle malattie. Il funzionamento della scuola in ospedale richiede un rapporto programmato e concordato con i servizi socio-sanitari per gli interventi coordinati tra le A.S.L. e gli Enti Locali.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 dell\u2019offerta formativa sono definiti sulla base di appositi progetti di istruzione domiciliare (C.M. prot. 3915 del 13 luglio 2009).<\/p>\n<p>Richiesta di materiali e ausili didattici: l\u2019art. 13, comma 1 lettera b) della L. 104\/1992 prevede che le scuole siano dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici per l\u2019esercizio del diritto allo studio. Si va quindi dai materiali non strutturati fino a sofisticati strumenti elettronici.<\/p>\n<p>E\u2019 compito del Gruppo di Lavoro di Istituto individuare e proporre i tipi di materiali occorrenti. Vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di convenzioni con centri specializzati per ricevere consulenze circa l\u2019uso delle attrezzature, la produzione di materiali e la trascrizione di testi (L. 104\/1992, art. 13, comma 1, lettera b ). Per l\u2019acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, di competenza della scuola, i fondi utilizzabili sono quelli assegnati dai Comuni sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla legge quadro \u2013 cfr. L.104\/1992, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766\/1996 e succ. mod. \u2013 Assegnazione dei fondi del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I \u2013 C.M. 235 del 20\/10\/00 -, assegnati dal Ministero competente agli Uffici Scolastici Regionali per questo scopo. Per evitare che gli strumenti rimangano inutilizzati si \u00e8 anche indicata l\u2019opportunit\u00e0 di concentrare gli ausili e i sussidi acquistati in alcune scuole strategiche.<\/p>\n<p><strong>Quando?<\/strong><\/p>\n<p>Le richieste di acquisizione, proposte dal G.L.H. di Istituto, devono essere inoltrate all\u2019inizio dell\u2019anno scolastico dalle singole scuole di appartenenza alla scuola capofila del proprio territorio (Scuola polo per l\u2019handicap), che dispone, dopo l\u2019istruttoria, l\u2019acquisto e la consegna in comodato d\u2019uso dello strumento richiesto.<\/p>\n<p>Adozione dei libri di testo: la Circolare 16\/2009 (nota prot. 1236 \/R.U.\/U del 10 febbraio 2009) del Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito specifici elementi informativi e criteri per l\u2019adozione dei libri di testo per studenti ipovedenti e\/o non vedenti.<\/p>\n<p>I libri di testo sono gratuiti per tutti gli alunni delle scuole primarie e vengono forniti attraverso la consegna di cedole librarie. Per gli studenti delle scuole medie e dei primi due anni delle scuole superiori appartenenti a famiglie meno abbienti \u00e8 invece possibile richiedere borse di studio e rimborsi parziali della spesa sostenuta per l\u2019acquisto dei libri attraverso istanze da presentare secondo modalit\u00e0 e termini previsti da appositi bandi delle amministrazioni locali (L 448\/1998, art. 27 \u2013 DPCM 320\/1999, \u2013 DPCM 226\/2000).<\/p>\n<p>Le tipologie dei libri di testo:<\/p>\n<p>L\u2019art. 15 della Legge 133\/2008 prevede che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista. Per gli studenti con disabilit\u00e0 sono previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 30 aprile 2008, concernente le \u201cRegole tecniche disciplinanti l\u2019accessibilit\u00e0 agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili\u201d<\/p>\n<p>Programmazione attivit\u00e0 di riabilitazione: riguarda oltre agli aspetti strettamente clinici anche aspetti psicologici e sociali; viene assicuratasulla base di un apposito progetto riabilitativo individuale mediante la realizzazione di uno o pi\u00f9 programmi riabilitativi.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di riabilitazionepu\u00f2 essere \u201csanitaria\u201d e\/o \u201csociale\u201d.<\/p>\n<p>Le \u201cattivit\u00e0 sanitarie di riabilitazione sono gli interventi valutativi, diagnostici e terapeutici e le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o a minimizzare la sua disabilit\u00e0 ed il soggetto con disabilit\u00e0 a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale\u201d.<\/p>\n<p>Le \u201cattivit\u00e0 di riabilitazione sociale sono le azioni e gli interventi finalizzati a garantire alla persona con disabilit\u00e0 la massima partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravit\u00e0 delle menomazioni e delle disabilit\u00e0 irreversibili, al fine di contenere la condizione di handicap\u201d (Linee Guida \u2013 Decreto Ministro Sanit\u00e0, 7 maggio 1998)<\/p>\n<p>Competenza: \u00a0a cura dell\u2019\u00e9quipe riabilitativa della A.S.L. competente, coordinata dal medico responsabile \u2013 Servizio di Medicina fisica e Riabilitazione\u00a0 .<\/p>\n<p>Assistenza di base: ogni singola scuola, sulla base delle necessit\u00e0 certificate, \u00e8 tenuta ad organizzare un servizio di assistenza agli alunni con disabilit\u00e0, affidando l\u2019incarico a personale non docente in servizio; .comprende l\u2019assistenza materiale all\u2019ingresso ed all\u2019uscita dalla scuola, nell\u2019accompagnamento dell\u2019alunno all\u2019interno della scuola e negli spostamenti nelle aree di pertinenza. Comprende anche l\u2019assistenza ai servizi igienici e la cura dell\u2019igiene personale (Nota MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001 Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per l\u2019organizzazione dei servizi nel territorio).<\/p>\n<p><strong>Chi la svolge?<\/strong><\/p>\n<p>I collaboratori scolastici (personale A.T.A, ex bidelli), i quali per tale assistenza materiale hanno diritto ad una incentivazione retributiva e ad una specifica formazione (C.C.N.L. Comparto Scuola 2006\/09).<\/p>\n<p><strong>Di chi la responsabilit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 il Dirigente Scolastico che deve garantire il diritto all\u2019assistenza, sulla base della certificazione emessa dalla A.S.L..<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: La famiglia pu\u00f2 chiedere che a prestare servizio di assistenza igienica sia un collaboratore dello stesso sesso dell\u2019alunno\/a.<\/p>\n<p>Trasporto scolastico: \u00e8 un servizio strumentale alla realizzazione del diritto allo studio\u00a0in quanto essenziale alla frequenza scolastica.<\/p>\n<p>Competenza: il Comune, per le scuole dell\u2019infanzia, primarie e sup. di 1^ grado, la Provincia per le scuole superiori (DLgs. 112\/1998, art. 139).<\/p>\n<p><strong>Quanto costa?\u00a0<\/strong><br \/>\nPer la scuola dell\u2019obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (Legge 118\/1971, art. 28 \u2013 L.R. Puglia 10\/1997, art. 6).<\/p>\n<p><strong>Come richiederlo?<\/strong><br \/>\nIl Dirigente Scolastico, su richiesta dei genitori, segnala all\u2019Ufficio competente del Comune di appartenenza la necessit\u00e0 del trasporto, affinch\u00e9 venga assicurato il servizio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/attenzione.jpg\" alt=\"attenzione\" width=\"20\" height=\"20\" \/>Attenzione: per le visite d\u2019istruzione vanno attivate da parte della scuola tutte le misure che rendano possibile e agevole garantire il diritto alla partecipazione dell\u2019alunno con disabilit\u00e0, anche mediante l\u2019accompagnamento da parte di un membro della comunit\u00e0 extrascolastica.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":150,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-49","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/49","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/49\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":273,"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/49\/revisions\/273"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.piuvalore.org\/vademecum\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}