L‘avvio del percorso: l’inclusione… in rete e di qualità

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
«E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»
(Costituzione, art. 3, comma 1 e  2 )

Con il termine “inclusione” si indica l’insieme dei processi sociali e culturali che rendono l’individuo attivamente incluso nella società. Fondamentale rimane il processo di socializzazione primaria, ossia la trasmissione da parte della famiglia al neonato, e successivamente al bambino, di quelle competenze sociali, valori e norme, attraverso le quali la società si identifica e riconosce i suoi componenti.

Con la crescita l’individuo affronta altre fasi dell’inclusione, praticate da agenzie sociali differenti (la scuola, i gruppi amicali, la comunità, il lavoro), rafforzando l’autostima, l’identità e le sue competenze di interazione con la collettività.

Il concetto di inclusione non si discosta da quanto appena delineato  se l’individuo presenta una menomazione o una disabilità,  anche se il processo può presentare delle difficoltà.

Di recente, nella scuola, al precedente concetto di “integrazione” si è privilegiato il principio di “inclusione” poiché si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica,  interviene su tutti gli alunni, sul contesto, poi sulla persona con disabilità ed infine trasforma la risposta “speciale” in normalità.

Dopo la famiglia la prima agenzia formativa inclusiva che accoglie e accompagna il bambino con disabilità è la scuola, all’interno di un percorso complesso ed articolato denominato “inclusione scolastica”.

La legislazione scolastica sulla disabilità in Italia, a partire dall’emanazione della Legge 577/1977, con la soppressione delle scuole speciali e classi differenziali ed il contestuale avvio al processo di integrazione dei bambini con disabilità nelle classi “comuni” delle scuole statali, ha posto l’accento sulla necessità di affrontare il tema della disabilità nella scuola attraverso un’ottica di sistema,  attuando misure e servizi efficacemente integrati.

La piena realizzazione di un “sistema integrato”, come confermato anche dalla Legge 328/2000, si basa sulla precisa definizione di compiti e funzioni fra le diverse istituzioni che partecipano con la scuola al processo di inclusione, promuovendo contestualmente il protagonismo sociale della famiglia.

Con l’introduzione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche – Legge n. 59/1997 – e delle leggi di riforma si è completata la cornice ordinamentale ed organizzativa dentro la quale il diritto all’inclusione diventa effettivamente operante.

L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con disabilità, la flessibilità organizzativa e di contenuti aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di inclusione.
Oggi,  per realizzare l’inclusione di qualità di alunni e studenti con disabilità, in un percorso di tutela dei diritti ma anche di cultura, occorre:

  • accogliere e prendere in carico la persona, coinvolgendo adeguatamente la famiglia;
  • calibrare una programmazione globale partecipata, consapevole e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti pubblici o privati;
  • orientare  il  progetto di inclusione soprattutto verso obiettivi di “autonomia” e di inclusione funzionale della persona nella propria comunità (classe, famiglia, ecc.), nella prospettiva della vita adulta, attraverso lo sviluppo degli apprendimenti, l’acquisizione di competenze e sostenendo la comunicazione, la socializzazione e la relazione  interpersonale (L. 104/1992, art. 12, comma 3 – Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008).

In riferimento a quest’ultimo punto, appare opportuno evidenziare l’importanza di non eccedere nello spostare l’alunno con disabilità fuori dell’aula o allontanarlo dal contesto classe, poiché viene meno l’applicazione del reale concetto di integrazione ( integer : che non può essere diviso ) ed inclusione che, attraverso l’integralità della scolaresca e la sua unità di persone, è la condizione necessaria per garantire pari dignità e qualità di intervento.

In relazione, invece,  all’accennata attività di raccordo e coordinamento (Governance) tra enti locali,  organi scolastici ed Azienda sanitaria locale, nell’ambito delle rispettive competenze, finalizzata all’attuazione degli interventi di inclusione scolastica, è opportuno sia sancita formalmente attraverso “l’Accordo di Programma” (L.104/1992, art.13, comma 1 lett. a ).

Ricordiamo, tuttavia, che ugualmente il Comune,  di intesa con la A.S.L., può predisporre, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale di inclusione nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, che parte dalla valutazione diagnostico-funzionale fino all’erogazione delle prestazioni e servizi diretti alla persona  (L. 328/2000, art. 14 , comma 1).

Altro argomento rilevante è la verifica della qualità del percorso in ciascuna delle sue fasi, a partire dal momento della “presa in carico” fino alla sua completa realizzazione, attraverso la definizione di indicatori e descrittori per la qualita’, anche per l’inclusione scolastica.

Purtroppo in materia si registra ancora oggi un ritardo nella validazione delle proposte e delle ipotesi  offerte al Ministero dell’istruzione ed all’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione), quale organo tecnico competente in materia.  Lo stesso INVALSI ha pubblicato nel 2007 una ricerca sugli indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità dell’inclusione scolastica, per facilitare l’autovalutazione delle singole scuole, ma ad oggi tale lavoro di studio è  ancora inspiegabilmente inapplicato.

E’ del 2009, tuttavia, la pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione delle Linee guida sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità con l’intento di fornire, non soltanto agli operatori scolastici, una visione organica della materia ed un orientamento nell’adozione di comportamenti rispettosi dei principi dell’inclusione.

Ancora più rilevante è il Protocollo d’Intesa sottoscritto a Luglio 2012 tra i Ministeri della Salute e  dell’Istruzione (…) per la tutela del diritto allo studio e alla salute degli studenti con disabilità. L’obiettivo principale dell’accordo è quello di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative per la tutela dei bambini e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici.

In particolare l’intesa rafforza la collaborazione istituzionale tra i due ministeri per

  • favorire la diagnosi precoce di disabilità nei bambini in età prescolare;
  • sostenere iniziative per l’inclusione scolastica;
  • promuovere l’applicazione del modello ICF “International Classification of Functioning” dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • esaminare la normativa di settore;
  • promuovere ricerche e studi di tipo epidemiologico e favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico  (…)  – www.istruzione.it