La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Convenzione ONU

Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009 è stata pubblicata la Legge 3 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006.

E’ il primo trattato del nuovo secolo con ampi contenuti sui diritti umani e segna un punto di svolta nelle relazioni verso le persone con disabilità; non più individui bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale ma “persone” capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita, basate sul consenso libero e informato, ed essere membri attivamente inclusi nella società.

La Convenzione (Legge 18/2009) chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali vi sono violazioni e quelle nelle quali la protezione va rafforzata.
Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità.

E’ importante sottolineare che il “Preambolo” della Convenzione riconosce “la disabilità” un concetto in evoluzione, e che essa è il risultato dell’interazione tra persone con menomazione e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva inclusione partecipata nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Di conseguenza, la nozione di “disabilità” non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.

L’articolo 1 definisce lo scopo della Convenzione, che è quello di promuovere tutti i diritti delle persone con disabilità al fine di assicurare uno stato di uguaglianza.
L’articolo 3 indica i principi stessi entro i quali la Convenzione si muove, elencandoli esplicitamente:

  • il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione;
  • la non discriminazione;
  • l’inclusione sociale;
  • l’accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile;
    rispetto delle pari opportunità e dell’uguaglianza tra uomini e donne;
  • l’accessibilità;
  • il rispetto dello sviluppo dei bambini con disabilità.

L’articolo 3 dispone, inoltre, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali.

L’Osservatorio ha, tra l’altro, il compito:

  • di promuovere l’attuazione della Convenzione;
  • di predisporre un programma biennale per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale;
  • di promuovere la realizzazione di studi e ricerche per individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. (*)

Considerata l’importanza del trattato, giuridicamente vincolante, la Giunta regionale della Puglia con deliberazione n. 899 del 26 maggio 2009 ha deciso di fare propri i principi sanciti nella Convenzione e di aderire agli obiettivi prefissi; tale atto segna un passaggio importante per le politiche sociali nel nostro territorio ed in particolare per l’inclusione sociale e la promozione dell’autonomia delle persone con disabilità.

(*) Estratto dai lavori della VII Commissione parlamentare permanente “Cultura” – 17 febbraio 2009, Seduta Assemblea n. 137 del 20 febbraio 2009

APPROFONDIMENTO

  •   Dalla Convenzione O.N.U. alle “Nuove tecnologie per la disabilità e l’autonomia”
  •   Il quadro europeo ed internazionale sulla disabilità

Accedi al testo della Convenzione O.N.U.

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