IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

Con DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, dal 2 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice del Terzo Settore, in ottemperanza dell’articolo 1, comma 2, lettera b), Legge 6 giugno 2016, n. 106, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e dalla Legge n. 163/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018 (decreto fiscale 2019).

Il Codice è uno dei pilastri della cosiddetta “Riforma del Terzo Settore“, rappresenta la raccolta organica di norme che riguardano associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative , enti no profit e prevede, tra l’altro, la costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con la “Riforma“, ai sensi dell’art. 4 del Codice,  sono Enti del Terzo Settore (ETS) , se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); 
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

I criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:

  • avere natura giuridica privata
  • assenza di scopo di lucro
  • disporre di statuto o atto costitutivo
  • perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attuazione del principio di sussidiarietà
  • promozione e realizzazione di attività di interesse generale
  • ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Il Codice stabilisce regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, richiama la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso pur agevolando la trasformazione di queste nella nuova tipologia di “Enti del Terzo Settore” (ETS).

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

Il decreto ha abolito la qualifica fiscale di “Onlus” (e il relativo acronimo), ma il Codice del Terzo Settore ha anche stabilito un periodo transitorio in cui continueranno ad applicarsi le regole previgenti.

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

La qualifica “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)“, già prevista dal D.Lgs. n. 460/97, avrà effettiva decadenza con l’abrogazione differita della norma richiamata e si verificherà alla compresenza di due condizioni fondamentali: 

A. il RUNTS sia stato costituito e sia operativo;

B. sia stata emanata l’approvazione della Commissione UE delle disposizioni di cui al Titolo X del codice del terzo settore, e comunque non prima dell’esercizio successivo a quello della messa in funzione del Registro.

Le ONLUS quindi si trovano a fronteggiare la regolamentazione da attuare nel periodo transitorio tra l’approvazione del nuovo Codice del Terzo Settore ed il suo effettivo funzionamento con la costituzione del RUNTS; tuttavia, fino alla attuazione delle due condizioni richiamate sarà possibile per le ONLUS godere degli attuali vantaggi in termini fiscali.

Successivamente a tale periodo transitorio, l’iscrizione al Registro Unico diventa condizione obbligatoria per fruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore

*AGGIORNAMENTO – Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, sancito all’unanimità il 10 settembre 2020, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in data 17 settembre 2020 ha firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale del Terzo Settore – RUNTS. L’iter di approvazione ora prevede la trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ADEMPIMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

Uno degli adempimenti fondamentali previsto dal Codice è l’adeguamento dello Statuto per tutte le Organizzazioni non commerciali già pre-esistenti al fine di rendere uniforme ed omogeneo il settore e continuare a beneficiare degli effetti dell’iscrizione negli attuali registri, fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per poter transitare automaticamente in quest’ultimo, una volta istituito.

La scadenza per la modifica degli statuti di OdV, APS e ONLUS, già più volte rinviata,  è stata prorogata al 31 ottobre 2020 in periodo COVID dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”, convertito in Legge 27/2020.

Tale termine per l’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore, sulla base di una interpretazione ministeriale, è tuttavia meramente ordinatorio e non perentorio; non è infatti una reale scadenza esclusiva nè un termine ultimo oltre il quale le organizzazioni non lucrative non potranno decidere di entrare a far parte del RUNTS ma sancisce solamente un limite temporale entro il quale le eventuali modifiche allo statuto potranno essere effettuate seguendo un iter procedimentale semplificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci, e senza il raggiungimento di maggioranze qualificate.

È evidente quindi che anche dopo tale data le organizzazioni interessate potranno comunque modificare i propri statuti attraverso però una delibera di assemblea straordinaria, la quale dovrà essere in grado di esprimere le proprie decisioni con quorum qualificati.

PIU’ VALORE NEL CONTRASTO ALLA GLOBALIZZAZIONE DELL’INDIFFERENZA

Più Valore intende completare il percorso di riforma e proseguire nelle attività di utilità sociale previste dal proprio statuto, per contrastare la diffusa globalizzazione dell’indifferenza a favore della “glocalizzazione della cura“, attraverso la tutela dei diritti verso i più fragili, in una visione globale ma di attuazione locale.

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*aggiornamento successivo alla pubblicazione dell’articolo – AC